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CIRCOLARE DI GENNAIO 2024

– Gennaio 2024

 

 
  

 

Prova cessione intraUE

La prova della spedizione / trasporto dei beni in un altro Stato UE e, quindi, della non imponibilità IVA di una cessione intraUE può essere fornita dalla produzione delle fatture accompagnatorie (equiparate ai ddt), dei pagamenti relativi alle prestazioni in oggetto effettuati con mezzi tracciabili, dalla dichiarazione del cliente e dalla presentazione dei mod. Intra.

 

 

Il caso di specie si riferisce ad una cessione “franco fabbrica” con i beni consegnati “ex works” allo spedizioniere incaricato dall’acquirente. I predetti elementi sono stati ritenuti sufficienti al fine dell’accertamento dell’effettiva uscita dall’Italia dei beni e

dell’attribuzione all’acquirente del potere di disporre degli stessi come proprietario.

 

Ordinanza Corte Cassazione 6.11.2023, n. 30889

 

 

 

Compensi percepiti da sportivi e disciplina transitoria

I compensi erogati dall’1.7.2023 nell’ambito di attività sportive dilettantistiche ai lavoratori sportivi devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di € 15.000, tenendo conto dei compensi erogati nel periodo gennaio – giugno 2023, esclusi da imposizione fino a € 10.000.

 

Risposta interpello Agenzia Entrate 11.12.2023, n. 474

 

Trasporto urbano di persone

Ha efficacia retroattiva la norma di interpretazione autentica di

 

con finalità turistico-ricettive

cui all’art. 36-bis, DL n. 50/2022 in base alla quale le

 

 

agevolazioni in materia di IVA (esenzione / aliquota ridotta del

 

 

5% – 10%) per le prestazioni di trasporto urbano di persone

 

sono applicabili anche se le stesse sono effettuate per finalità

 

Sentenza Corte Cassazione

 

14.12.2023, n. 35054

turistico-ricettive.

 

Ricarica auto elettrica agente commercio

L’IVA relativa all’acquisto, da parte di un agente di commercio, di un’autovettura elettrica è detraibile al 100%, posto che l’art. 19-bis.1, DPR n. 633/72 è “riferibile a tutte le tipologie di veicoli a motore, incluse quindi anche le autovetture ad alimentazione elettrica”. Analogamente con riferimento all’IVA relativa all’energia elettrica utilizzata per la ricarica dell’auto effettuata, utilizzando la rete domestica, presso il box auto nel quale è installata una c.d. “wall box”.

 

Risposta interpello Agenzia Entrate 18.12.2023, n. 477

Ai fini delle imposte dirette il costo è deducibile nella misura dell’80% ex art. 164, TUIR.

 

 

 

 

È stata approvata definitivamente la Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2024, tra le quali si segnalano le seguenti.

 
  


FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

È confermata la proroga al 31.12.2024 del termine di cui all’art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

 

 

L’accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

In sede di approvazione è stata prevista per il 2024, al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, l’inclusione tra le categorie aventi priorità per l’accesso al predetto fondo dei seguenti nuclei familiari:

  • nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 000;
  • nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 000;
  • nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 000.

 

 

Non sono state prorogate le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l’esonero dall’imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito d’imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del 4%).

A decorrere dall’1.1.2024 ai soggetti in esame saranno applicabili le consuete / ordinarie

agevolazioni previste in caso di acquisto della “prima casa”.

 
  


WELFARE AZIENDALE

È confermato che per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258.23 nel periodo d’imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

  • il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 (per il 2023 il limite era fissato a € 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a carico).

 

 

Per l’operatività dell’aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

 
  


IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ

È confermata per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad

 

 

 

incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

 
  


CANONE RAI USO PRIVATO 2024

È confermata per il 2024 la riduzione da € 90 a € 70 del canone RAI per uso privato.

 
  


ABOLIZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA 5% PER ALCUNI BENI

Intervenendo sulla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5%, è confermata la soppressione del:

  • 1-quinquies) relativo a “prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile coppette mestruali”.

 

 

I citati prodotti sono ora inseriti nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 con il nuovo n. 114-bis) e sono pertanto soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%;

  • 1-sexies) relativo a:

latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);

−  pannolini per bambini;

−  seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli”.

 

Con riferimento ai predetti prodotti:

·    è disposta la riformulazione del n. 65) della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 a seguito della quale risultano soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%:

− latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

−  estratti di malto;

− preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso (v.d. ex 19.02);

·    nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 è inserito il nuovo n. 114-ter) ai sensi del quale i pannolini per bambini sono soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%;

·     nulla è disposto per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, per i quali trova pertanto applicazione l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

 

 
  


ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% PELLET

In sede di approvazione, è stata estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA applicabile al pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 prevista dall’art. 1, comma 73, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.

 
  


RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

 

 

 

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:

·     alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

  • al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
 
  


LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA AL 26%

È confermata la modifica dell’art. 4, DL n. 50/2017 che disciplina le c.d. “locazioni brevi” (durata non superiore a 30 giorni) assoggettate a cedolare secca, per le quali è disposto l’aumento dell’aliquota dal 21% al 26% per l’immobile successivo al primo.

In particolare, in base alla nuova formulazione del comma 2 del citato art. 4 è previsto che “ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca”.

L’aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.

Rispetto alla precedente formulazione, risulta pertanto ora chiaro che, in presenza di più immobili locati, la maggior aliquota del 26% trova applicazione con riferimento ai canoni relativi al secondo / terzo e quarto appartamento locato (resta fermo che il regime in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).

 

 

Merita evidenziare che la norma in commento:

·     interviene esclusivamente sulle locazioni brevi; pertanto per le “altrelocazioni, in caso di opzione per la cedolare secca, continua a trovare applicazione l’aliquota del 21% per tutti gli immobili locati;

·     dispone l’aumento dell’aliquota al 26% soltanto in caso di locazione di almeno 2 appartamenti; pertanto in caso di locazione breve di un solo appartamento, rimane applicabile l’aliquota del 21%;

·     in presenza di più immobili concessi in locazione breve con applicazione della cedolare secca, consente al contribuente di scegliere liberamente a quale immobile

applicare l’aliquota del 21% e tale scelta va effettuata nel mod. REDDITI

Ritenuta operata dagli intermediari

La ritenuta operata dagli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di incasso / intervento nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti, rimane invariata nella misura del 21%.

É altresì confermata la modifica del comma 5 del citato art. 4, a seguito della quale è disposto che la predetta ritenuta si considera a titolo di acconto.

 
  


CESSIONE IMMOBILI DOPO LAVORI CON DETRAZIONE 110%

Sono confermate le modifiche all’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, ai sensi del quale, in caso di cessione di immobili da parte di un “privato”, costituiscono redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo

 

 

 

oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.

In base alla citata lett. b), pertanto, la persona fisica “privato” che cede un immobile:

  • può conseguire una plusvalenza tassabile qualora:

− la cessione sia posta in essere nel quinquennio rispetto all’acquisto / costruzione / donazione dell’immobile ceduto;

−  la cessione abbia ad oggetto terreni edificabili;

  • non consegue una plusvalenza tassabile qualora:

−  la cessione sia posta in essere dopo 5 anni dall’acquisto / costruzione / donazione;

− l’immobile ceduto sia stato acquisito per successione oppure adibito ad abitazione principale del cedente / suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra l’acquisto / costruzione e la cessione.

Novità Finanziaria 2024

Alla citata lett. b) è stata inserita un’integrazione ai sensi della quale la disposizione sopra riportata trova applicazione al di fuori delle ipotesidi cui alla nuova lett. b-bis), con la quale è disposto che costituiscono redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del … [DL n. 34/2020] … che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”.

È pertanto confermata l’individuazione di una nuova categoriadi immobili passibili di generare plusvalori fiscalmente rilevanti, ossia gli immobili oggetto di interventi agevolati con la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, terminati da non più di 10 anni all’atto della cessione. Sono espressamente esclusi gli immobili:

  • acquisiti per successione;
  • adibiti ad abitazione principale del cedente / suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni ovvero per la maggior parte del periodo (inferiore a 10 anni) antecedente la cessione.

“Costi inerenti” per determinare la plusvalenza

Quanto sopra trova giustificazione nella diversa modalità di determinazione della relativa plusvalenza, in applicazione di quanto stabilito dal successivo art. 68, comma 1, TUIR, ai sensi del quale “le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo …”.

Con l’aggiunta al citato comma 1 del riferimento alla nuova lett. b-bis), tale modalità di determinazione della plusvalenza conseguita trova ora applicazione anche alla nuova fattispecie. Tuttavia, il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione in base alla quale “ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 … si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) … Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.

Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) … acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

 

 

 

Con riferimento agli immobili che sono stati oggetto degli interventi di cui al citato art. 119 (detrazione 110%), è pertanto disposto che tra i costi inerenti al bene” ceduto:

·     non vanno incluse le spese sostenute per i predetti interventi se:

−  i lavori sono stati conclusi da meno di 5 anni;

−  il contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed abbia optato per lo sconto in fattura

/ cessione del credito di cui all’art. 121, DL n. 34/2020.

Conseguentemente, nel caso in cui il contribuente abbia scelto di beneficiare direttamente in dichiarazione dei redditi della detrazione del 110% è possibile sostenere che non trova applicazione la nuova disposizione in esame e quindi tra i costi inerenti possono essere incluse anche le spese per i lavori eseguiti;

  • è possibile considerare il 50% delle spese sostenute per i predetti interventi se i lavori sono stati conclusi da più di 5 anni ed il contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed abbia optato per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui all’art. 121, DL n. 34/2020.

Con riferimento agli immobili oggetto di interventi di cui all’art. 119 con detrazione del 110% conclusi da non più di 10 anni, è inoltre disposto che, se tra la data di cessione e quella di acquisto / costruzione, sono trascorsi più di 5 anni, il prezzo di acquisto / costo di costruzione, determinato come sopra, è rivalutato in base alla variazione ISTAT.

 

 

Considerato che il citato art. 119 è entrato in vigore nel 2020, tutte le cessioni poste in essere fino al 2025 rientreranno nella prima casistica (plusvalenza determinata escludendo dai “costi inerenti al bene” le spese per gli interventi con detrazione del 110% e opzione per sconto in fattura / cessione del credito).

É infine confermato che la plusvalenza determinata applicando le nuove modalità sopra riportate

può essere assoggettata all’imposta sostitutiva pari al 26%.

 

 

Le novità sopra evidenziate sono applicabili a decorrere dalle cessioni poste in essere dall’1.1.2024

 
  


ESENZIONE IMU IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI

L’art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, dispone che sono esenti IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92 (che a sua volta richiama l’art. 73, comma 1, lett. c, TUIR) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella citata lett. i), ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè attività di cui all’art. 16, lett. a), Legge n. 222/85.

Ora in sede di approvazione, al fine di individuare l’ambito di applicazione dell’esenzione, è stato disposto che la citata lett. g) si interpreta nel senso che:

  • gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a uno dei predetti Enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente. Ciò a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dal citato art. 7, comma 1, lett. i) con modalità non commerciali;
  • gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i) anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
 
  


DELIBERE IMU 2023 PUBBLICATE ENTRO IL 15.1.2024

In sede di approvazione è stato previsto che, in deroga all’ordinario termine di approvazione e pubblicazione delle delibere / regolamenti IMU di cui all’art. 13, comma 15-ter, DL n. 201/2011, soltanto per il 2023, i predetti atti si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto applicabili per il 2023 anche se inseriti nel portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicati sul portale stesso entro il 15.1.2024.

 

 

 

Qualora dall’IMU calcolata sulla base dei nuovi atti pubblicati entro il 15.1.2024 e quella versata entro il 18.12.2023 in base alle delibere / regolamenti allora vigenti risulti:

·     una differenza a debito, l’importo dovuto va versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024;

  • una differenza a credito, il rimborso è dovuto secondo le regole
 
  


CESSIONI DI BENI A “TURISTI” EXTRAUE SENZA IVA

La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE privati” contenuta nell’art. 38-quater, DPR n. 633/72 dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell’IVA assolta, a condizione che i beni acquistati siano destinati all’uso personale / familiare.

Nella formulazione vigente, il citato art. 38-quater dispone che quanto sopra trova applicazione con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa).

 

 

Ora è confermata la riduzione a € 70 del predetto limite.

In sede di approvazione è stato previsto che le disposizioni in esame sono applicabili alle cessioni poste in essere dall’1.2.2024.

 
  


ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

È confermata l’introduzione della c.d. “rottamazione del magazzino” a favore degli esercenti attività d’impresa che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

Possono essere oggetto di “adeguamento” le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati (ex art. 92, TUIR) relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali all’1.1.2023).

La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

  1. eliminazione delle esistenze iniziali. La sopravvalutazione del magazzino è correlata, solitamente, a comportamenti volti a far emergere un utile fittizio ovvero ad occultare vendite non contabilizzate.

In tal caso si procede all’eliminazione di quantità e valori superiori a quelli effettivi. La regolarizzazione prevede il versamento:

− dell’IVA determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con un apposito Decreto;

− dell’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato;

  1. iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse. L’adeguamento delle esistenze iniziali comporta l’aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.

In tal caso ai fini della regolarizzazione è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul valore iscritto. Non è dovuto alcun importo ai fini IVA.

Quanto dovuto a titolo di IVA e imposta sostitutiva va versato in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini.

 

1 rata

Entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023

2 rata

Entro il termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024

Va evidenziato che l’imposta sostitutiva dovuta è indeducibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

 

 

 

L’adeguamento del magazzino, come espressamente stabilito dal comma 6 dell’art. 20 in esame, “non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere”. I “nuovi” valori:

  • sono riconosciuti, a decorrere dal 2023, ai fini sia civilistici che fiscali;
  • non possono essere tenuti in considerazione dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento relativo a periodi d’imposta precedenti il 2023.

L’adeguamento non ha rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2024 (1.1.2024).

 
  


INTERVENTI CON 110% E DICHIARAZIONE VARIAZIONE STATO DEI BENI

A seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” di cui all’art. 1, commi 1 e 2, DM n. 701/94, la cui finalità è quella di consentire l’aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto.

Con particolare riferimento agli immobili oggetto di interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, è confermato che l’Agenzia delle Entrate verificherà, “sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati”, l’assolvimento dell’adempimento in esame, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

Nei casi in cui la Dichiarazione di variazione dello stato dei beni non risulti presentata, l’Agenzia invierà al contribuente un’apposita comunicazione.

 
  


R ITE NUTA B ONIFICI S PE S E R E CUPE R O PATR IMONIO E DILIZIO / R IQUALIFICAZIONE E NE R GETICA

È confermato l’aumento dall’8% all’11% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico. Detto aumento opera a decorrere dall’1.3.2024.

 
  


RITENUTA ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE

Con la modifica dell’art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, è confermata la soppressione dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Pertanto, anche per tali provvigioni, dall’1.4.2024, è applicabile la ritenuta a titolo d’acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l’intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

 
  


IVIE E IVAFE

  • È confermato l’aumento dallo 0,76% all’1,06% dell’aliquota relativa all’IVIE;
  • è confermata la fissazione nella misura del 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari dell’aliquota relativa all’IVAFE qualora gli stessi siano detenuti in Stati / territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99.
 
  


DIRITTI REALI DI GODIMENTO

È confermato che tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, in aggiunta ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto su immobili, sono ricompresi anche quelli derivanti dalla costituzione degli “altri diritti reali di godimento”.

 

 

 

 
  


CESSIONE METALLI PREZIOSI

È confermato, con la modifica dell’art. 68, comma 7, lett. d), TUIR che la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del prezzo d’acquisto, è pari al 100% (in luogo del previgente 25%) del corrispettivo della cessione.

 
  


VEICOLI DA S. MARINO E CITTÀ DEL VATICANO

È confermata l’estensione ai veicoli introdotti in Italia provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano della disposizione di cui all’art. 1, commi 9 e 9-bis, DL n. 262/2001 applicabile ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa immatricolazione o successiva voltura l’acquirente italiano è tenuto ad allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell’IVA in occasione della prima cessione interna.

 
  


COMPENSAZIONE MOD. F24

Crediti previdenziali / INAIL

È confermato, per effetto dell’integrazione dell’art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006, che dall’1.7.2024 anche ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Inoltre, con l’introduzione all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97:

  • del nuovo comma 1-bis, è stabilito che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto.

 

SOGGETTO

DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS

 

 

 

Datore di lavoro non agricolo

·     Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva);

ovvero

·     dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola

Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti

/ Gestione separata INPS

Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata;

  • del nuovo comma 1-ter, è stabilito che la compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell’Istituto.

Iscrizione a ruolo superiore a € 100.000

Con l’introduzione del nuovo comma 49-quinquies all’art. 37, DL n. 223/2006, dall’1.7.2024 è confermata l’esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 per i quali:

  • i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

 

 

 

ovvero

  • non siano in essere provvedimenti di

 

 

L’impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

 
  


CESSAZIONE PARTITA IVA

Con l’introduzione del nuovo comma 15-bis.3 all’art. 35, DPR n. 633/72 è confermata l’estensione dell’operatività del comma 15-bis.2 anche in caso di notifica da parte dell’Ufficio di un Provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, di cui ai commi 15-bis e 15-bis.1 (in mancanza di effettivo esercizio dell’attività e inadempimento degli adempimenti fiscali, al sussistere di specifici profili di rischio) nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno comunicato la cessazione dell’attività.

Anche in tal caso, pertanto, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.

 

 

Resta ferma l’applicazione della sanzione pari a € 3.000 ex art. 11, comma 7-quater, D.Lgs.

n. 471/97.

 
  


ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

È confermato l’obbligo per le imprese, con sede legale in Italia / sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

 

 

Del mancato rispetto del predetto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e

catastrofali”.

 
  


ISCRO A REGIME DAL 2024

È confermato il riconoscimento a regime dal 2024 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR. In particolare i predetti soggetti devono rispettare una serie di requisiti, tra i quali:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL 48/2023.

 

 

I predetti requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità;

  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della

 

 

 

Per usufruire dell’indennità in esame il lavoratore deve presentare all’INPS, in via telematica,

entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un’apposita domanda.

L’indennità in esame è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.

Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell’indennità in esame è previsto un aumento dal 2024 dello 0,35% dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l’aliquota sarà pertanto pari al 26,07%).

 
  


RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER

È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della

c.d. “Sabatini-ter”.

 
  


ESTENSIONE BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO BENI C/TERZI ALLE SPESE LUGLIO 2022

In sede di approvazione è stata prevista l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del contributo di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), terzo periodo, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” (nel limite massimo di € 20 milioni), riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta a favore delle imprese:

  • esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t;

·     iscritte nell’Albo autotrasportatori di beni per c/terzi.

Considerata l’espressa non applicazione del comma 1-bis del citato art. 14 merita evidenziare, in particolare, che il bonus in esame:

  • è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi

 

 

 
  

Lunedì 15 gennaio

 

MOD. 730/2024

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

 
  

Ù

 

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione IVA riferita a dicembre 2023 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

 

 

 

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE

REDDITI DI LAVORO

DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2023 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2023 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

IRPEF

RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI

Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2023 per:

·     partecipazioni non qualificate;

·     partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.

 

Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2023 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali

(codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

 

Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a dicembre 2023 da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi

ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

 

 

 

 

 

IRPEF

ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2023 relative a:

·     rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

·     utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

·     contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

INPS DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2023.

 

 

 

 

 

INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2023 a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2023 agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

 

INPS AGRICOLTURA

Versamento della quarta rata 2023 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).

 

ACCONTI 2023

IMPOSTE SUI REDDITI

Versamento seconda / unica rata acconto 2023 IRPEF, IVIE, IVAFE, cedolare secca, imposta sostitutiva minimi/forfetari, anche in forma rateale (5 rate), per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2022 fino a € 170.000.

 

Giovedì 25 gennaio

 

IVA COMUNITARIA

Elenchi intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre

2023 (soggetti mensili) e al quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali).

 

 

 

Mercoledì 31 gennaio

 

IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E

LIQUIDAZIONE OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2023 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).

Iva dichiarazione mensile e

LIQUIDAZIONE IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2023 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo

Sportello unico per le importazioni (IOSS).

 

Accise autotrasportatori

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al quarto trimestre 2023 per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o

superiore a 7,5 t, nella misura rilevata dalla stessa Agenzia.

 

Corrispettivi distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come

carburanti per motori del mese di dicembre / quarto trimestre 2023, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

 

 

INPS DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2023.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

INPS AGRICOLTURA

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel quarto trimestre 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

INVIO SPESE SANITARIE

MOD. 730/2024 PRECOMPILATO

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2023, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2024 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:

·     medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie;

·     ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;

·     strutture per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica, assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari;

·     psicologi / infermieri / ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica / ottici / biologi / veterinari / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie;

·     soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia;

·     esercenti l’arte ausiliaria di ottico, registrati in Anagrafe tributaria con il codice attività (primario o secondario) “47.78.20 – Commercio al

dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

 

Contributo annuale revisori legali

Versamento del contributo annuale (€ 35) da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali tramite l’apposito c/c postale, bonifico

bancario, ovvero online tramite il Nodo dei Pagamenti SPC (c.d. PagoPA) accessibile dal sito Internet www.revisionelegale.mef.gov.it.

IMPOSTA DI BOLLO

DICHIARAZIONE 2023

Invio telematico all’Agenzia della Entrate della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2023 utilizzando l’apposito modello.

 

GESTORI PIATTAFORME ONLINE COMUNICAZIONE OPERAZIONI 2023

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, dei gestori stranieri “non-UE” (FPO) della comunicazione dei dati delle vendite di beni / prestazioni di servizi, riferite al 2023, realizzate tramite il sito Internet / app.