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Circolare del mese di gennaio 2021

ULTIME NOVITA’ FISCALI

Nuova detrazione 110% e

cambio destinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposta interpello Agenzia

Entrate 27.11.2020, n. 562

La nuova detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute per gli interventi su un immobile di categoria catastale C/2 per il quale, al termine dei lavori di ristrutturazione, sarà effettuato il cambio d’uso (divenendo abitativo) e l’accorpamento all’immobile di categoria catastale A/3 allo stesso adiacente.

Credito d’imposta

sanificazione e acquisto DPI

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento Agenzia Entrate

16.12.2020

È stato pubblicato il Provvedimento che ridetermina dal 15,6423% al 47,1617% la misura del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI.

In particolare il credito d’imposta effettivamente spettante va individuato applicando la predetta percentuale all’ammontare del credito teorico (spese effettivamente sostenute x 60%).

Nuova detrazione 110% e

condominio a uso parzialmente abitativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposta interpello Agenzia

Entrate 9.12.2020, n. 572

La nuova detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute relativamente per gli interventi di isolamento termico di un condominio destinato in parte ad uso commerciale e in parte ad uso residenziale (nel caso di specie l’edificio è composto da 10 negozi e 10 appartamenti).

La detrazione spetta a condizione che gli interventi assicurino un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, esclusivamente per le spese riferite agli appartamenti. Ciascun condomino determina la detrazione in funzione della spesa allo stesso imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ed effettivamente rimborsata al condominio.

Coniugi residenti in

Comuni diversi

 

 

Ordinanze Corte di Cassazione

7.10.2020, n. 20130 e 15.12.2020,

n. 28534

L’esenzione IMU relativa all’abitazione principale spetta per l’immobile nel quale il possessore e il relativo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Pertanto l’esenzione non è applicabile se il coniuge, non legalmente separato, ha la residenza e la dimora abituale in un altro Comune.

Tasso interesse legale dall’1.1.2021

 

 

Decreto MEF 11.12.2020

É stato pubblicato il Decreto che riduce dallo 0,05% allo 0,01% la misura del tasso di interesse legale applicabile dall’1.1.2021.

 

 

COMMENTI

DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI / ENERGETICI

 

Sul S.O. n. 46/L alla G.U. 30.12.2020, n. 322 è stata pubblicata la Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, nell’ambito della quale, per quanto riguarda le detrazioni previste per gli interventi “edilizi” è prevista:

  • la conferma delle detrazioni “ordinarie” per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica nonché dei c.d. “bonus facciate”, “bonus verde” e “bonus mobili” (quest’ultimo con l’aumento a € 16.000 della spesa agevolabile);
  • l’istituzione, a favore delle persone fisiche, del nuovo “bonus idrico”, pari a € 1.000, per la sostituzione dei sanitari con apparecchi a scarico ridotto / limitazione di flusso d’acqua;
  • la conferma, con una serie di modifiche e implementazioni, della nuova detrazione del 110% che comportano un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65% – 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari;
  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Si rammenta che, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, le relative detrazioni sono già riconosciute per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

È prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.

Si rammenta che, per gli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, la relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

Detrazione per gruppo elettrogeno di emergenza

La detrazione del 50% è riconosciuta anche per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

“BONUS MOBILI”

È confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.

 

La spesa massima agevolabile (€ 10.000 fino al 2020) è stata innalzata a € 16.000.

BONUS FACCIATE

È confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) ex DM n. 1444/68.

NUOVO “BONUS IDRICO”

È introdotto il nuovo “bonus idrico”, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di

  • sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua;
  • su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

In particolare il nuovo beneficio spetta per:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE. Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.

NUOVA DETRAZIONE DEL 110%

Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione.

Data sostenimento spese agevolabili e rateazione detrazione

Con la modifica dell’art. 119, DL n. 34/2020 ora è disposto che:

  • la detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022.
 

Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5); 

  • per gli interventi eseguiti da:
  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022;

  • per gli interventi effettuati dagli IACP / enti assimilati, la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per le spese sostenute dall’1.7.2022 la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché 5). Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023.

Interventi agevolabili

Modificando il comma 9 dell’art. 119 è previsto che la detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà.

Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi agevolabili è disposto che:

  • tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 119 rientra anche la coibentazione del tetto,senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”;
  • tra gli interventi “trainati” sono ricompresi anche gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

Impianti solari fotovoltaici

Implementando il comma 5 dell’art. 119, è ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato” è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Colonnine ricarica veicoli elettrici

Con riferimento all’installazione delle c.d. “colonnine di ricarica”, per le quali è fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato” è ora disposto che:

  • la detrazione può essere fruita con riferimento alle spese sostenute fino al 30.6.2022 e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
  • la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
  • € 2.000 per edifici unifamiliari / unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • € 1.500 per edifici plurifamiliari / condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;
  • € 1.200 per edifici plurifamiliari / condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine;

considerando che l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Tipologia immobili oggetto di interventi agevolabili

Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:

  • un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva (impianto per l’approvvigionamento idrico, impianto per il gas, impianto per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale);
  • oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di APE in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.

Interventi su immobili danneggiati da eventi sismici

Per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL n. 189/2016 e di cui al DL n. 39/2009, per i quali il comma 4-ter dell’art. 119 in esame prevede l’aumento del 50% dei limiti di spesa agevolabile, è ora disposto che:

  • il termine di sostenimento delle spese per le quali è possibile fruire di tale maggiorazione è prorogato al 30.6.2022;
  • l’ambito di applicazione è ampliato ai “comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza”.

Si rammenta che tale beneficio è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione.

Inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 4-quater all’art. 119, è disposto che nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza:

  • la nuova detrazione del 110% prevista per gli interventi di miglioramento del rischio sismico di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013;
  • la detrazione IRPEF di cui all’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR nella maggior misura del 90%, spettante per i premi versati per l’assicurazione avente ad oggetto il rischio di eventi calamitosi;

spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Approvazione delibere condominiali

Con riferimento alla delibera condominiale avente ad oggetto:

  • l’approvazione dell’esecuzione dei lavori agevolati in esame;
  • gli eventuali finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli stessi;
  • l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito;

il comma 9-bis dell’art. 119, introdotto ad opera dell’art. 63, comma 1, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, dispone che la stessa è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.

Ora, implementando il citato comma 9-bis, è disposto che con le medesime modalità (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio) può essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Assicurazione rilascio attestazioni / asseverazioni

Con riferimento all’obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni, è ora disposto che tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti in esame abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale, purché questa:

  • non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  • preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  • garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell’attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa è possibile stipulare una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni / asseverazioni in esame con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione / asseverazione e, comunque, non inferiore a € 500.000.

Pubblicità fruizione detrazione del 110%

Nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:

Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Sconto in fattura / cessione credito

L’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui all’art. 119 in esame.

ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE CON DETRAZIONE DEL 50%

Con riferimento agli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, richiamati dall’art. 16, comma 1-bis, DL n. 63/2013, per i quali è prevista la detrazione del 50% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 96.000 per unità immobiliare, è ora disposto che, la disposizione è applicabile agli interventi:

  • le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 5.8.2013 (come precedentemente previsto);

ovvero

  • per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.

BONUS VERDE

È disposta la proroga per il 2021 del c.d. “bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
 

L’efficacia delle proroghe relative alla detrazione del 110% e connessa opzione per sconto in fattura / cessione del credito e alle misure antisismiche è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio UE.

 



SCADENZARIO

Mese di Gennaio

 

 

L’art. 10, comma 6, DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe” ha sospeso il pagamento della quarta rata 2020 (in scadenza il 16.1.2021) dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) fino alla comunicazione dell’INPS e comunque non oltre il 16.2.2021.

 

Venerdì 15 gennaio

 

Mod. 730/2021

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

 

Lunedì 18 gennaio

 

Iva

Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita a dicembre 2020 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Irpef

Ritenute alla fonte

su redditi lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2020 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2020 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef

Altre ritenute alla fonte su dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2020 per:

·   partecipazioni non qualificate;

·   partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.

Ritenute alla fonte

operate da condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2020 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte

locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a dicembre 2020 da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Irpef

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2020 relative a:

·   rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

·   utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

·   contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps

Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2020.

Inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2020 a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2020 agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

 

Mercoledì 20 gennaio

 

Iva

Dichiarazione trimestrale e liquidazione MOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA MOSS del quarto trimestre 2020 relativa ai servizi elettronici, di telecomunicazione e radiodiffusione resi a soggetti privati UE e versamento dell’imposta dovuta, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).

Verifiche periodiche

registratori di cassa

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel quarto trimestre 2020, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.

Imposta di bollo

trimestrale

fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 nel quarto trimestre 2020.

 

Lunedì 25 gennaio

 

Iva comunitaria

Elenchi intrastat mensili

e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre (soggetti mensili) / quarto trimestre 2020 (soggetti trimestrali). Si rammenta che:

·   sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);

·   la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;

·   i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

 

Lunedì 1 febbraio

 

Accise

Autotrasportatori

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al quarto trimestre 2020 per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

Corrispettivi

Distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di dicembre / quarto trimestre 2020, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale:

·   ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica;

·   diversi da quelli ad elevata automazione che nel 2018 hanno erogato complessivamente più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio (l’adempimento riguarda i soggetti mensili e trimestrali).

Corrispettivi

Soggetti senza rt

(fase transitoria)

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di dicembre 2020, da parte dei soggetti obbligati dall’1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico “in servizio”.

Spesometro estero

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al quarto trimestre 2020 dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

Vendite tramite

Piattaforma digitale

(marketplace)

Invio all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza di beni nell’UE tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, dei dati relativi alle vendite effettuate nel quarto trimestre 2020.

Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2020.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Inps

Agricoltura

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel quarto trimestre 2020.

Contributo annuale

revisori legali

Versamento del contributo annuale (€ 35) da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali tramite l’apposito c/c postale, bonifico bancario, ovvero online tramite il Nodo dei Pagamenti SPC (c.d. PagoPA) accessibile dal sito Internet https://www.revisionelegale.mef.gov.it.

Imposta di bollo

Dichiarazione 2020

Invio telematico all’Agenzia della Entrate dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2020 utilizzando l’apposito modello.

Irpef

Invio spese sanitarie

Mod. 730/2021 precompilato

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie 2020 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2021 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:

·   medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie;

·   ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;

·   strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari;

·   psicologi, infermieri e ostetriche, tecnici sanitari radiologia medica, ottici, biologi e soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie.

Si evidenzia che è necessario indicare anche la modalità di pagamento della spesa, tracciabile / non tracciabile, ferma restando l’esclusione per le spese la cui detrazione / deduzione non è subordinata al pagamento tracciabile.