Vai al contenuto

CIRCOLARE DI MARZO 2022

marzo 2022 ULTIME NOVITÀ FISCALI

Contributo a fondo perduto servizi di ristorazione collettiva

Decreto MISE 23.12.2021

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua i criteri e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto a favore delle imprese che operano nei servizi di ristorazione collettiva (codici “56.29.10” – Mense e “56.29.20” – Catering continuativo su base contrattuale”) previsto dall’art. 43-bis, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.

Per la fruizione dell’agevolazione è necessario presentare un’apposita domanda con le modalità ed i termini individuati dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento.

Contributo a fondo perduto settori wedding e intrattenimento

Decreto MISE 30.12.2021

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua i criteri e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto a favore delle imprese che operano nei settori del “wedding”, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) di cui all’art. 1-ter, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.

Per la fruizione dell’agevolazione è necessario presentare un’apposita domanda con le modalità ed i termini individuati dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento.

Ripristino invio semestrale

dati STS 2022

 

 

 

 

 

 

 

Decreto MEF 2.2.2022                                                                         

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che ripristina per il 2022 la periodicità semestrale per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche. In particolare l’adempimento va effettuato entro il:

·     30.9.2022 per le spese relative al primo semestre 2022;

·     31.1.2023 per le spese relative al secondo semestre 2022.

Aliquote IVS 2022

artigiani / commercianti

Circolare INPS 8.2.2022, n. 22         

Sono stati resi noti le aliquote ed i minimali / massimali contributivi, applicabili per il 2022, relativi alla Gestione IVS artigiani e commercianti.

Aliquote 2022

Gestione separata INPS

Circolare INPS 11.2.2022, n. 25

Sono stati resi noti le aliquote ed il massimale / minimale contributivi, applicabili per il 2022, relativi alla Gestione separata INPS.

Vecchio Cassetto Previdenziale

Messaggio INPS 16.2.2022, n. 771

Dall’1.3.2022 sarà dismesso il “Cassetto previdenziale”, restando operativo esclusivamente il “Nuovo Cassetto previdenziale” rilasciato nel mese di dicembre 2020.

COMMENTI

ripristinata la cessione dei crediti successiva alla prima (max 2 volte) ma solo alle banche

 

A seguito delle rilevanti difficoltà sorte con l’introduzione del blocco alle “cessioni a catena” dei crediti introdotto ad opera del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, al fine di arginare le “distorsioni” e le frodi verificatisi tramite la cessione dei crediti derivanti dalla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi edilizi / di risparmio energetico, sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste, il Legislatore è nuovamente intervenuto modificando la normativa di riferimento con il recente DL n. 13/2022, pubblicato sulla G.U. 25.2.2022, n. 47.

cessioni credito successive alla prima

L’art. 1, comma 1, DL n. 13/2022, dispone innanzitutto l’abrogazione dell’art. 28, comma 1 del citato DL n. 4/2022, e modifica direttamente l’art. 121, DL n. 34/2020.

Il nuovo comma 1 del citato art. 121 dispone ora quanto segue:

“i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

“a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.”

Di fatto il comma 1 sopra riportato è implementato sia alla lett. a) che alla lett. b) della nuova previsione che, ferma restando l’impossibilità di successiva cessione del credito già oggetto di una cessione verso la generalità dei soggetti, è possibile procedere con 2 ulteriori cessioni soltanto a favore di banche / assicurazioni.

Quanto sopra comporta pertanto che se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione):

  • opta per lo sconto in fattura, in capo al fornitore scaturisce un credito che lo stesso può cedere ad un soggetto qualsiasi;
  • opta per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, tale cessione può essere effettuata a favore di un soggetto qualsiasi;
  • in entrambi i casi, il cessionario, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel mod. F24:
  • può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati: banca o intermediario finanziario iscritto all’albo / società appartenente ad un gruppo bancario iscritto all’albo / impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. Tale credito può successivamente essere oggetto di un’ulteriore cessione, sempre e solo a favore di uno di tali soggetti.

In altre parole il credito può “circolare” solamente all’interno del circuito bancario / assicurativo “controllato” e soggetto agli obblighi antiriciclaggio;

  • non può cedere il credito ricevuto ad un soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente.

Con riferimento alla nuova disposizione il Decreto in esame non prevede una specifica decorrenza e pertanto la nuova formulazione del citato art. 121 è vigente a decorrere dal 26.2.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 13/2022). In mancanza di disposizioni transitorie per la verifica della catena delle cessioni dovrebbero rilevare anche quelle effettuate fino al 25.2.2022. Sul punto è necessario / auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Vietata la cessione parziale del credito ricevuto

L’art. 1, comma 1 del Decreto in esame introduce inoltre il nuovo comma 1-quater all’art. 121, DL n. 34/2020 ai sensi del quale:

“i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate … A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni …  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

Come sopra evidenziato, il credito derivante dall’esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 può essere oggetto di una sola cessione ovvero fino ad un massimo di 3 cessioni se le 2 successive alla prima sono effettuate a soggetti del sistema bancario / assicurativo.

Al fine di consentire il monitoraggio della circolazione dei crediti oggetto di cessione, ai sensi del nuovo comma 1-quater, è disposto che a seguito dell’invio della prima Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate:

  • al credito è attribuito un codice identificativo univoco;
  • il credito così individuato, se oggetto di cessione, può essere ceduto soltanto per l’intero importo (non è possibile cederlo solo per una parte ovvero per quote a soggetti diversi).

 

 

Quanto sopra è applicabile a decorrere dai crediti oggetto di prima Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito inviata all’Agenzia dall’1.5.2022.

CESSIONE “ALTRI CREDITI”

Con riferimento al credito d’imposta spettante nell’ambito degli interventi del PNRR a favore delle:

  • imprese turistiche di cui all’art. 1, comma 8, DL n. 152/2021;
  • agenzie di viaggio e tour operator di cui all’art. 4, DL n. 152/2021;

l’art. 1, comma 4 del Decreto in esame implementa i predetti articoli disponendo che:

“il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo …, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo … ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia … ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 … per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni sono nulli.

Quanto sopra riportato per la cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi trova pertanto applicazione anche con riferimento ai 2 crediti d’imposta in esame.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento.

INASPRIMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO

L’art. 2 del Decreto in esame prevede un inasprimento delle sanzioni applicabili alle violazioni realizzate nell’ambito delle operazioni in esame ed in particolare:

  • modifica gli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis, CP dedicati rispettivamente alla malversazione a danno dello Stato, all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al fine di renderli potenzialmente applicabili anche alle frodi realizzate nel contesto in esame;
  • introduce all’art. 119, DL n. 34/2020 il nuovo comma 13-bis.1 ai sensi del quale:

“il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’art. 121, comma 1-ter, lett. b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”

Merita evidenziare che, considerato il richiamo agli artt. 119, comma 13 e 121, comma 1-ter, lett. b), DL n. 34/2020, le nuove e più pesanti sanzioni (da € 50.000 a € 100.000 e reclusione da 2 a 5 anni) sono previste con riferimento alle false / infedeli asseverazioni e attestazioni rilasciate per:

  • fruire della detrazione del 110%;
  • esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in tutti i casi previsti dal comma 2 del citato art. 121 e pertanto sia per gli interventi con detrazione del 110% che per quelli con detrazione nella misura ordinaria.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER ATTESTATORI / ASSEVERATORI

Con la modifica del comma 14 dell’art. 119, DL n. 34/2020 il Legislatore interviene anche in merito alla polizza di assicurazione che sono tenuti a stipulare i soggetti che rilasciano le attestazioni e asseverazioni per poter beneficiare delle detrazioni edilizie / di risparmio energetico (e pertanto, successivamente, dei crediti in esame). In particolare il citato comma 14 è così modificato.

Ante DL n. 13/2022

POST DL n. 13/2022

I soggetti di cui al primo periodo [che rilasciano attestazioni e asseverazioni] stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile,

con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.

per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

Da quanto sopra deriva pertanto che viene meno il massimale di € 500.000 previsto per la generalità dei soggetti che appongono il visto o rilasciano le attestazioni / asseverazioni ed in particolare per coloro che “certificano” interventi di importo rilevante (superiore alla predetta soglia). 

OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE

L’art. 4 del Decreto in esame integra l’art. 1, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) con il nuovo comma 43-bis ai sensi del quale per i lavori edili di cui all’Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008, ossia per i seguenti lavori di importo superiore a € 70.000:

  • costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro;
  • costruzione edile o di ingegneria civile, scavi, montaggio / smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;

i benefici fiscali sotto riportati sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l’applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.

 

 

Il contratto collettivo applicato, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Tipologia beneficio

Condizioni fruizione beneficio per lavori edili di importo superiore € 70.000

·   detrazione 110%;

·   detrazione 75% superamento e eliminazione di barriere architettoniche;

·   credito d’imposta adeguamento degli ambienti di lavoro;

·   opzione sconto in fattura e cessione del credito;

·   c.d. “Bonus mobili”;

·   c.d. “Bonus verde”;

·   c.d. “Bonus facciate”.

·   Nell’atto di affidamento è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali;

·   il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

I soggetti abilitati di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottori commercialisti / consulenti del lavoro / ecc.) e i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 241/97 al fine del rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse dagli esecutori dei lavori.

 

I predetti ulteriori obblighi entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 13/2022 e pertanto a decorrere dal 27.5.2022 e trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente a tale data.