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CIRCOLARE DI GIUGNO 2025

    le ultime novità fiscali

    Detrazione IVA e elementi fattura




    Sentenza Corte Cassazione 8.2.2025, n. 3225
    Ai fini della detrazione dell’IVA ovvero dell’applicazione del reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi (tra le quali le prestazioni relative ad un contratto di subappalto) devono contenere l’indicazione: dell’entità e della natura dei servizi stessi; della data nella quale sono stati effettuati / ultimati. Di conseguenza, “il contribuente che chiede la detrazione dell’Iva ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e, di conseguenza, anche di fornire elementi integrativi rispetto alle fatture che l’Ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta”.
    Esenzione IMU immobile merce



    Ordinanza Corte Cassazione 21.4.2025, n. 10394
    Relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, c.d. “immobili-merce”, l’esenzione IMU di cui all’art. 13, comma 9-bis, DL n. 201/2011 non opera qualora gli stessi siano locati, anche solo transitoriamente. In particolare, in caso di locazione per una frazione d’anno, l’esenzione è esclusa per l’intera annualità, non essendo consentito usufruire di tale beneficio “proporzionalmente … al periodo infrannuale di godimento da parte del contribuente”.
    Decadenza Superbonus 110%



    Risposta interpello Agenzia Entrate 29.4.2025, n. 122
    Comporta la decadenza della detrazione Superbonus 110% la mancata compilazione del quadro F della CILAS relativo alle attestazioni inerenti la costruzione / legittimazione dell’immobile. Tuttavia, la regolarizzazione della violazione “semprechè ne sussistano i requisiti normativamente previsti” consente al contribuente “la fruizione della detrazioni ordinariamente previste per i medesimi interventi” (riqualificazione energetica e recupero patrimonio edilizio ex artt. 14 e 16, DL n. 63/2013).
    Ecobonus e tardiva comunicazione ENEA


    Ordinanza Corte Cassazione 10.5.2025, n. 129
    Non determina la decadenza della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus”) la comunicazione all’ENEA dei dati relativi ai lavori effettuata tardivamente, ossia oltre 90 giorni dal termine degli stessi.
    COMMENTI LE NOVITÀ APPLICABILI AL CPB 2025-2026 DOPO IL DECRETO CORRETTIVO

    In data 4.6.2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il (secondo) Decreto correttivo della Riforma fiscale, attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U.. Con riferimento al concordato preventivo, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nella versione originaria, sono state introdotte alcune novità, di seguito evidenziate.

    ABROGAZIONE CONCORDATO CONTRIBUENTI FORFEITARI

    Come previsto dall’art. 7 del Decreto in esame, è confermata l’abrogazione, a decorrere dall’1.1.2025, degli artt. da 23 a 33, D.Lgs. n. 13/2024, contenenti la disciplina del concordato preventivo per i contribuenti forfetari.

    calendario ADESIONE CPB

    Come previsto dall’art. 11 del Decreto in esame, è confermato che l’adesione alla proposta di concordato può essere manifestata:

    • entro il 30.9;

    ovvero

    • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

    L’adesione al CPB 2025-2026 può avvenire, entro il 30.9.2025:

    • congiuntamente al mod. ISA nell’ambito del mod. REDDITI 2025 (in tal caso è necessario anticipare la presentazione del mod. REDDITI al 30.9 rispetto all’ordinaria scadenza del 31.10);

    ovvero

    • in forma autonoma. In tal caso, il mod. CPB va inviato con il Frontespizio del mod. REDDITI 2025 indicando il codice “1” nella nuova casella “Comunicazione CPB”.

    REGIME OPZIONALE FLAT TAX INCREMENTALE

    I soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono applicare il regime opzionale previsto dall’art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024, ossia la c.d. “Flat Tax incrementale”:

    • strutturata in 3 aliquote (10% – 12% – 15%) applicabili a seconda del punteggio ISA 2024;
    • applicabile alla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2024,rettificatoai sensi degli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024, ossia al netto delle componenti straordinarie (plus / minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.).

    Con l’art. 8 del Decreto in esame è confermata la modifica del citato art. 20-bis a seguito della quale, a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto, la Flat Tax incrementale è applicabile nei limiti di un’eccedenza non superiore a € 85.000. In tal caso, limitatamente alla parte che supera tale somma l’imposta sostitutiva va applicata nelle seguenti misure:

    • 43% per i soggetti IRPEF;
    • 24% per i soggetti IRES.

    Con riferimento ai soggetti “trasparenti” la verifica del superamento del predetto limite di € 85.000 va effettuata considerando il reddito accettato dalla società di persone / associazione professionale / srl trasparente.

    NUOVE cause di esclusione dAl CPB

    Ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024, non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

    • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (ossia, 2024 – 2023 – 2022);
    • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2024 – 2023 – 2022);
    • con riferimento al periodo d’imposta precedente (2024) al biennio concordato, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa / lavoro autonomo, redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa / lavoro autonomo;
    • adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2025), al regime forfetario (ossia, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario nel 2025);
    • nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale ex art. 5, TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato.

    Con la lett. a) del comma 1 dell’art. 9 del Decreto in esame è confermata la modifica del citato art. 11, con l’introduzione delle seguenti 2 nuove cause di esclusione, applicabili a decorrere dall’adesione al CPB 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto:

    • con riferimento al periodo d’imposta precedente (2024) al biennio concordato, il contribuente dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / STP di cui all’art. 10, Legge n. 183/2011 / società tra avvocati di cui all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012;
    • associazione professionale di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / STP di cui all’art. 10, Legge n. 183/2011 / società tra avvocati di cui all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012, nel caso in cui non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti gli associati / soci che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

    Le nuove cause di esclusione non operano se l’associazione / società partecipata aderisce al CPB per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associato / socio o l’associato / socio aderisce al CPB per i medesimi periodi in cui aderisce l’associazione / società partecipata.

    NUOVE cause di CESSAZIONE DEL CPB

    Come previsto dall’art. 21, D.Lgs. n. 13/2024 il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

    • modifica dell’attività esercitata nel biennio concordatario rispetto a quella del periodo d’imposta precedente (2024), salvo che per la nuova attività sia prevista l’applicazione dello stesso ISA;
    • cessazione dell’attività;
    • adesione al regime forfetario;
    • la società è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale di cui all’art. 5, TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato;
    • il contribuente dichiara ricavi / compensi di ammontare superiore a € 7.746.853, ossia ricavi / compensi superiori del 50% rispetto al limite di € 5.164.569 previsto per l’applicazione degli ISA.

    Con la lett. b) del comma 1 dell’art. 9 del Decreto in esame è confermata la modifica del citato art. 21, con l’introduzione delle seguenti 2 nuove cause di cessazione, applicabili a decorrere dall’adesione al CPB 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto:

    • il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l’associazione professionale / STP / società tra avvocati, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associato / socio;
    • l’associazione professionale / STP / società tra avvocati e uno degli associati / soci, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione / società partecipata.

    Interpretazione autentica causa di esclusione / cessazione del cpb

    in presenza di operazioni straordinarie

    Gli artt. 11, comma 1, lett. b-quater) e 21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n. 13/2024, prevedono (come sopra accennato), rispettivamente, la seguente causa di esclusione / cessazione del concordato.

    Causa di esclusione art. 11, comma 1, lett. b-quaterNon possono accedere al CPB la società che nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale ex art. 5, TUIR interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato.
    Causa di cessazione art. 21, comma 1, lett. b-terIl concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale la società è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale ex art. 5, TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato.

    Con l’art. 10 del Decreto in esame, contenente una norma di interpretazione autentica,èconfermato che ai fini dell’applicazione della predetta causa di esclusione / cessazione, per operazioni di conferimento vanno intese esclusivamente quelle che hanno ad oggetto unazienda o un ramo d’azienda e non singoli beni / denaro.

    Maxi deduzione” costo del lavoro

    Determinazione reddito lavoro autonomo concordato

    Ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 13/2024, il reddito di lavoro autonomo utilizzato per la formulazione della proposta è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:

    • plusvalenze / minusvalenze;
    • redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / studi associati di cui all’art. 5, TUIR;
    • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela / elementi immateriali.

    La lett. a) del comma 1 dell’art. 13 del Decreto in esame, integra il citato art. 15, modificando, a decorrere dall’adesione al CPB 2025-2026, l’individuazione del reddito di lavoro autonomo oggetto di CPB. In particolare, a seguito di tale modifica, il reddito di lavoro autonomo proposto è individuato senza considerare anche la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, c.d. “maxi deduzione”.

    Il saldo netto tra le plusvalenze / minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela, di elementi immateriali, la“maxi deduzione”del costo del lavoro e i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato.


    Reddito concordato
    + / –saldo netto plus / minusvalenze / corrispettivi cessione clientela o elementi immateriali / “maxi deduzione” costo del lavoro / redditi da partecipazione in soggetti ex art. 5, TUIR
    =reddito di lavoro autonomo da dichiarare

    Determinazione reddito d’impresa concordato

    Ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 13/2024, il reddito d’impresa utilizzato per la formulazione della proposta è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare:

    • plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su crediti (lett. a);
    • utili / perdite derivanti da partecipazioni in società di persone / studi associati o in società di capitali trasparenti, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società / enti ex art. 73, comma 1, TUIR (spa, srl, ecc.). Al fine dell’individuazione di questi ultimi, vanno applicate le regole ordinarie di cui agli artt. 59 e 89, TUIR (lett. b).

    La lett. b) del comma 1 dell’art. 13 del Decreto in esame integra la lett. b) del citato art. 16, prevedendo che, a decorrere dall’adesione al CPB 2025-2026, ai fini della determinazione del reddito d’impresa proposto al soggetto non va considerata anche la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, c.d. “maxi deduzione”.

    Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le perdite su crediti, la “maxi deduzione” del costo del lavoro, nonché gli utili / perdite derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato. Le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti riducono il reddito in base alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 84, TUIR.


    Reddito concordato
    + / –saldo netto plus / minusvalenze, sopravvenienze attive / passive, perdite su crediti / “maxi deduzione” costo del lavoro / utili / perdite da partecipazione in società di persone / capitali
    perdite fiscali pregresse
    =reddito d’impresa da dichiarare

    propostA DI CPB PER i soggetti con elevatA affidabilità fiscale

    L’art. 14 del Decreto in esame, modificando l’art. 9, D.Lgs. n. 13/2024, introduce delle soglie massime alla proposta di concordato ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, calcolate in percentuale rispetto al reddito del periodo precedente (2024) al biennio cui si riferisce la proposta in misura inversamente proporzionale al punteggio ISA conseguito.

    In particolare, la proposta di reddito / VAP concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel 2024, rettificato ai sensi dei citati artt. 15 e 16, nella seguente misura.

    Soglia massima incrementoPunteggio ISA 2024 (mod. ISA 2025)
    10%pari a 10
    15%pari o superiore a 9 ma inferiore a 10
    25%pari o superiore a 8 ma inferiore a 9

    Le soglie non operano / non trovano applicazione: nei confronti di soggetti con un punteggio ISA inferiore a 8; se la proposta di concordato elaborata dal software “Il tuo ISA” 2025 CPB è inferiore “ai valori di riferimento settoriali. È pertanto possibile che, in alcuni casi, la soglia massima di incremento non venga applicata ancorchè il punteggio ISA sia superiore a 8.

    MODIFICA cause di decadenza

    Come previsto dall’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024 il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta (2025-2026) nei casi in cui si verifica una delle seguenti cause di decadenza:

    • a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità (lett. a);
    • a seguito di modifica / integrazione della dichiarazione dei redditi ex art. 2, comma 8, DPR n. 322/98, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato (lett. b);
    • sono indicati, nel mod. REDDITI, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato (lett. c);
    • ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024 ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, comma 2 (non avere debiti tributari / aver estinto debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiori a € 5.000, compresi interessi e sanzioni – lett. d);
    • omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 relativo agli anni oggetto di concordato di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 (lett. e).

    La lett. a) del comma 1 dell’art. 15 del Decreto in esame, modificando la citata lett. e), prevede che si verifichi la decadenza dal concordato soltanto qualora entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario non sia avvenuto il pagamento di tali somme.

    Contestualmente è stata abrogata la disposizione che prevedeva che le violazioni di cui alla citata lett. e) non rilevavano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

    SCADENZARIO Mese di Giugno
    Lunedì 16 giugno

    Ù

    Mod. 730/2025Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5: consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.
    Iva Liquidazione mensileLiquidazione IVA riferita a maggio e versamento dell’imposta dovuta.
    Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilatiVersamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
    Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomoVersamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
    Irpef Altre ritenute alla fonteVersamento delle ritenute operate a maggio relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
    Ritenute alla fonte operate da condominiVersamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
    Ritenute alla fonte locazioni breviVersamento delle ritenute (21%) operate a maggio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
    Inps DipendentiVersamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.
    Inps Gestione separataVersamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
    Imu 2025Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell’imposta dovuta per il 2025, prima rata o unica soluzione, tramite mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.
    Mercoledì 25 giugno
    Iva Comunitaria Elenchi intrastat mensiliPresentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili).
    Lunedì 30 giugno
    Mod. 730/2025Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dall’1.6 al 20.6: consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.
    Corrispettivi distributori carburante mensiliInvio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di maggio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
    Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSSInvio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di maggio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
    Inps DipendentiInvio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
    Accise autotrasportatoriPresentazione all’Agenzia delle Dogane della domanda di rimborso del credito relativo: al quarto trimestre 2022 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2024; al primo / secondo / terzo trimestre 2023 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2024.
    Mod. redditi 2025 Persone fisiche – cartaceoPresentazione presso un ufficio postale del mod. REDDITI 2025 PF, relativo al 2024, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.
    Mod. redditi 2025 Persone fisicheTermine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); IRPEF (saldo 2024 e primo acconto 2025); imposta sostitutiva regime forfetario (saldo 2024 e primo acconto 2025); addizionale regionale IRPEF (saldo 2024); addizionale comunale IRPEF (saldo 2024 e acconto 2025); acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; cedolare secca (saldo 2024 e primo acconto 2025); IVIE (saldo 2024 e primo acconto 2025); IVAFE (saldo 2024 e primo acconto 2025); imposta sostitutiva criptoattività (saldo 2024 e primo acconto 2025); contributi IVS (saldo 2024 e primo acconto 2025); contributi Gestione separata INPS (saldo 2024 e primo acconto 2025).
    Mod. redditi 2025 Società di personeTermine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2024 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2023). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
    Mod. redditi 2025 Società di capitali ed enti non commercialiTermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 gg. e che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio), i versamenti relativi a: saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); IRES (saldo 2024 e primo acconto 2025); maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2024 e primo acconto 2025); imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2024 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2023). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
    Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’impostaVersamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio 2023 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024.
    Mod. IRAP 2025Versamento IRAP (saldo 2024 e primo acconto 2025) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.
    Diritto annuale CCIAA 2025Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2025 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).
    Imu Dichiarazione 2024Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2024 ai fini della determinazione dell’imposta.
    Definizione agevolata liti pendentiVersamento della nona rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000.
    Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitoriVersamento della decima rata per la regolarizzazione dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92).
    Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitoriVersamento della decima rata per la regolarizzazione dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92).
    Rivalutazione Terreni e partecipazioni all’1.1.2024Versamento seconda rata dell’imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2024 come previsto dalla Finanziaria 2024 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).
    Dichiarazione Imposta di soggiornoInvio telematico da parte dei gestori delle strutture ricettive (in qualità di “responsabile del pagamento”) della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa al 2024 ex art. 4, D.Lgs. n. 23/2011.
    Comunicazione PEC amministratori societàComunicazione al Registro Imprese degli indirizzi PEC degli amministratori di società.
    CPB 2024-2025 sanatoria 2018-2022Versamento quarta rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.