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circolare di aprile 2022

ULTIME NOVITÀ FISCALI

 

Immobile occupato abusivamente

 

 

 

Sentenza CTR Toscana

19.1.2022, n. 67/1/22                                                                         

Non è soggetto ad IMU l’immobile occupato abusivamente da un terzo. Infatti, “il titolare … non ritrae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale”.

Erronea applicazione IVA e diritto alla detrazione

 

 

Ordinanza Corte di Cassazione

16.2.2022, n. 5012                                                                         

In caso di un servizio non imponibile IVA, se il prestatore ha emesso fattura con applicazione dell’imposta, al committente non spetta il diritto alla detrazione, “in quanto lo stesso è connesso all’effettiva realizzazione di un’operazione imponibile”, e “non si estende all’Iva dovuta per il solo fatto e nella misura in cui essa sia … indicata in fattura”.

Mancata risposta questionario

 

 

 

Ordinanza Corte di Cassazione

24.2.2022, n. 6092                                                                         

L’Ufficio è tenuto ad avvisare il contribuente che la mancata risposta al questionario comporta:

·      l’inutilizzabilità dei dati successivamente forniti;

·      l’impossibilità di concedere un congruo termine per adempiere.

Annullamento accertamento società

Ordinanza Corte di Cassazione

14.3.2022, n. 8211                                                                         

L’annullamento dell’avviso di accertamento notificato ad una società, sancito con una sentenza passata in giudicato, esplica effetto anche nei confronti dei soci che possono opporlo all’Amministrazione finanziaria.

Credito d’imposta investimenti Mezzogiorno requisito della novità

 

 

Risposta interpello Agenzia Entrate 21.3.2022, n. 131

Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016) spetta esclusivamente per gli investimenti aventi il requisito della novità. Di conseguenza l’agevolazione non è riconosciuta per gli acquisti di componenti di impianti “inquadrabili come investimenti di mera sostituzione” di parti preesistenti.

Prova trasporto intraUE beni

soggetti ad accisa

Risposta interpello Agenzia Entrate 22.3.2022, n. 146

Al fine della prova del trasporto intraUE di beni soggetti ad accisa (nel caso di specie, bevande alcoliche), in alternativa al CMR (lettera di vettura internazionale), è possibile utilizzare il documento amministrativo elettronico e-AD.

 

 

 

COMMENTI

Le nuove agevolazioni per il contenimento dei costi energetici del c.d. “decreto CRISI ucraina”

Nell’ambito del recente DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina”, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022, n. 67, sono contenute ulteriori disposizioni, di seguito esaminate, finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché alcune novità relative alla cessione dei crediti riconosciuti dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale.

CREdito d’imposta aumento costo elettricità

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle imprese non energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Soggetti beneficiari del credito d’imposta

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

  • diverse da quelle energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”;
  • dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
  • i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
  • non è soggetta ai limiti di:
  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  • non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Cedibilità del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.

 

Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

CREdito d’imposta aumento costo gas naturale

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Soggetti beneficiari del credito d’imposta

Possono accedere al bonus in esame le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale” di cui all’art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”).

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
  • non è soggetta ai limiti di:
  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  • non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Cedibilità del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.

 

Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Incremento bonus imprese energivore / a forte consumo di gas naturale

Gli artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, riconoscono due specifici crediti d’imposta:

  • pari al 20% delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore;
  • pari al 15% delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Ora, il Decreto in esame ha innalzato tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20%.

Credito d’imposta

DL 17/2022

DL 21/2022

Imprese energivore → per spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022

20%

25%

Imprese a forte consumo di gas naturale → spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022

15%

20%

rateizzazione bollette forniture energetiche

Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica / gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022.

Possono accedere alla rateizzazione in esame le imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.

 

La rateizzazione va richiesta al soggetto fornitore dell’energia elettrica / gas naturale.

cessione bonus imprese energivore / a forte consumo di gas naturale

L’art. 15, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” riconosce alle imprese energivore un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

I citati artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, prevedono, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale, il riconoscimento di un credito d’imposta rispettivamente pari:

  • al 20% (ora aumentato al 25%, come sopra evidenziato) delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022;
  • al 15% (ora aumentato al 20%, come sopra evidenziato) delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Ora, il Decreto in esame stabilisce espressamente che tali crediti:

  • vanno utilizzati entro il 31.12.2022;
  • non possono essere ceduti parzialmente;
  • sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

 

Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

aumento deduzione forfetaria autotrasportatori

Con l’intento di sostenere il settore dell’autotrasporto a seguito dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è ulteriormente aumentata la spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) finalizzata all’aumento della specifica deduzione forfetaria delle spese non documentate (analogo incremento della spesa è stato disposto anche ad opera dell’art. 6, comma 2, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”).

esenzione imu imprese settore turistico-ricettivo

Al fine di ridurre gli effetti connessi al perdurare dell’emergenza COVID-19 nonché all’incremento dei prezzi dell’energia è riconosciuto per il 2022 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese del settore turistico-ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021.

 

L’efficacia della nuova previsione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

Soggetti beneficiari del credito d’imposta

Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel settore turistico – ricettivo:

  • imprese turistico-ricettive;
  • imprese esercenti attività agrituristica;
  • imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • complessi termali;
  • parchi tematici, parchi acquatici / faunistici.

Il beneficio è riferito all’IMU relativa agli immobili di categoria D/2 (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:

  • i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
  • tali attività abbiano subìto una diminuzione del fatturato / corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
  • non è soggetto ai limiti di:
  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.
 

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni / limiti di cui alla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.

I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame devono presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della citata Comunicazione UE.