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Circolare di aprile 2021

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Buoni corrispettivo

Risposta interpello Agenzia Entrate 3.3.2021, n. 147

La “carta regalo” la cui esibizione attribuisce il diritto all’acquisto del prodotto scelto dal possessore della stessa, è qualificabile come “buono corrispettivo” multiuso qualora al momento della relativa emissione non sia individuata nè la tipologia di bene acquistabile (nel caso di specie, abbigliamento, accessori, casalinghi), nè la quantità, nè l’aliquota IVA prevista. 

L’operazione diventa quindi rilevante e la relativa IVA esigibile al momento (successivo all’emissione) del relativo utilizzo da parte del possessore per l’acquisto dei beni.

Riduzione canoni locazione e cedolare secca

Risposta interpello Agenzia Entrate 9.3.2021, n. 16

Il regime della cedolare secca è applicabile anche qualora sia prevista la riduzione obbligatoria del canone di locazione collegata all’emergenza COVID-19, per effetto di una specifica clausola dell’Accordo territoriale sulle locazioni abitative inserita nel contratto ovvero di un’autonoma scrittura privata registrata contestualmente allo stesso.

Contributi COVID-19

Risposta interpello Agenzia Entrate 15.3.2021, n. 173

I contributi di qualunque natura e da chiunque erogati a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo per contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza COVID-19 non concorrono a tassazione. Pertanto, se l’erogante ha applicato la ritenuta d’acconto, il sostituito ha diritto al relativo recupero. In particolare l’importo trattenuto va restituito all’interessato da parte del sostituto d’imposta che potrà recuperare il relativo importo quale credito utilizzabile in compensazione nel mod. F24. Nel mod. 770 sarà evidenziato il versamento “in eccesso”.

Cassa negativa

Ordinanza Corte Cassazione 18.3.2021, n. 7634

L’Ufficio può contestare all’impresa la sussistenza di ricavi “in nero” se “pur in presenza di un saldo di cassa negativo, effettua pagamenti grazie alle «iniezioni di liquidità» del titolare”.

Indagini bancarie

Ordinanza Corte Cassazione 22.3.2021, n. 8000                          

La verifica fiscale nei confronti di un lavoratore autonomo può essere indirizzata anche sui c/c intestati al coniuge / familiare sul quale lo stesso ha la delega ad operare. L’accertamento scatta, anche in assenza di contradditorio con il contribuente, in caso di “versamenti sospetti” su tali conti, ritenuti dall’Ufficio collegati a compensi non dichiarati.

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI”

 

Nell’ambito del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, in vigore dal 23.3.2021, sono previste una serie di specifiche disposizioni di seguito sintetizzate.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Una delle misure maggiormente attese riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19»”. Tale agevolazione spetta a prescindere dall’attività esercitata (ossia dal codice Ateco).

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo.

Sono ammessi al contributo anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi dal beneficio;

titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, tra i beneficiari del contributo rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.

Tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.6.2020, n. 15/E con riferimento al contributo di cui al DL n. 34/2020, posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari / minimi.

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.3.2021;

ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;

agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;

agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

ammontare dei ricavi / compensi non superiori a € 10 milioni “nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto”.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare trattasi dei ricavi / compensi 2019:

riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019.

Verifica riduzione fatturato / corrispettivi

Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019.

ESEMPIO 1

Fatturato medio mensile 2019

€ 100.000

Fatturato medio mensile 2020

€ 70.000

Riduzione fatturato medio 2020

€ 30.000

30% fatturato medio mensile 2019

€ 30.000

Spettanza contributo

SI

ESEMPIO 2

Fatturato medio mensile 2019

€ 100.000

Fatturato medio mensile 2020

€ 75.000

Riduzione fatturato medio 2020

€ 25.000

30% fatturato medio mensile 2019

€ 30.000

Spettanza contributo

NO

A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi).

In particolare, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 15/E, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

 

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi.

In merito alle seguenti particolari fattispecie, per individuare la riduzione del fatturato / corrispettivi dovrà essere confermato se possano essere tenuti in considerazione i chiarimenti forniti dall’Agenzia nella Circolare 21.7.2020, n. 22/E.

Distributori di carburanti

Mentre per la verifica del limite dei ricavi vanno considerati i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore, ai fini dell’individuazione della riduzione di fatturato è necessario considerare le somme che lo costituiscono e, in particolare, le operazioni che hanno concorso alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020.

Imprenditori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72

Vanno considerate le operazioni per le quali l’acquirente / committente ha emesso l’autofattura.

Qualora l’imprenditore agricolo eserciti l’attività esclusivamente nei confronti di consumatori finali, è necessario fare riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia di volume d’affari, pari a € 7.000, per l’applicazione del regime di esonero.

Autotrasportatori

Rilevano solo le operazioni effettuate nel 2019 / 2020. Non assumono rilevanza le particolari modalità di annotazione / fatturazione consentite a tali soggetti ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, ossia:

annotazione delle fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione;

emissione di un’unica fattura riepilogativa trimestrale per ciascun committente.

Operazioni fuori campo IVA

Qualora il soggetto abbia scelto (facoltà) di emettere la fattura pur non essendo obbligato, è necessario considerare il relativo ricavo / compenso.

Non devono quindi essere considerate le fatture emesse senza IVA ex art. 15, DPR n. 633/72 per rimborsi spese anticipate / caparre.

Si ritiene altresì possibile considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo di cui al citato DL n. 34/2020 e pertanto:

vanno considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra l’1.1 e il 31.12 degli anni di riferimento (2019 / 2020) comprese le fatture differite emesse nel mese di gennaio dell’anno successivo relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre;

va tenuto conto delle note variazione di cui all’art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;

i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;

concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;

per i soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all’ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020.

La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019

non superiori a € 100.000 (percentuale applicabile 60%).

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000  (percentuale applicabile 50%).

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 (percentuale applicabile 40%).

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 (percentuale applicabile 30%).

superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 (percentuale applicabile 20%).

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, “per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020”, per un importo:

non superiore a € 150.000;

non inferiore a € 000 per le persone fisiche;

non inferiore a € 000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Esempio 1

La Alfa e Beta snc presenta la seguente situazione:

Ricavi 2019 € 161.000

Fatturato 2019 € 165.400

media mensile 165.400 / 12 = € 13.783

Fatturato 2020 € 114.500

media mensile 114.500 / 12 = €   9.542

Media mensile 2019 – media mensile 2020

13.783 – 9.542 = 4.241

% riduzione media mensile 2019 – 2020

4.241 / 13.783 x 100 = 30,77%

Contributo spettante

4.241 x 50% = € 2.120,50

Attivazione partita IVA dall’1.1.2019 e determinazione del contributo

Differenza media mensile fatturato / corrispettivi 2020 e media mensile fatturato / corrispettivi 2019

Determinazione contributo negativa

(media mensile 2020 inferiore alla media mensile 2019)

differenza media mensile 2020 / 2019 x 60% – 50% – 40 % – 30% – 20%

(il contributo comunque non è inferiore a € 1.000 / € 2.000)

positiva o pari a zero contributo minimo (€ 1.000 / € 2.000)

 

Al fine di determinare la media mensile, il fatturato / corrispettivi 2019 e 2020 va diviso per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva. In caso di attivazione della partita IVA entro il 31.12.2018 il fatturato / corrispettivi va diviso per “12”.

Per i soggetti in esame (attivazione partita IVA nel periodo 1.1.2019 – 31.12.2020) rilevano i mesi successivi a quello di attivazione (così, in caso di attivazione il 25.3.2019, il fatturato / corrispettivi realizzato a partire dal mese di aprile 2019 va diviso per “9”).

Esempio 2

La ditta individuale Mario Bianchi ha aperto la partita IVA nel mese di aprile 2019 e presenta la seguente situazione:

Ricavi 2019 € 30.000

Fatturato 2019 (dal mese di maggio) € 28.000

media mensile 28.000 / 8  = € 3.500

Fatturato 2020 € 16.200

media mensile 16.200 / 12 = € 1.350

Media mensile 2020

media mensile 2019  = 1.350 – 3.500 = – 2.150

% riduzione media mensile 2020 – 2019

2.150 / 3.500 x 100 = 61,43%

Contributo spettante (2.150 x 60%) = € 1.290

Contributo spettante

non inferiore a € 1.000 persone fisiche / € 2.000 soggetti diversi da persone fisiche

non superiore a € 150.000

Modalità di riconoscimento del contributo

La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda dal 30.3 al 28.5.2021.

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:

direttamente. In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;

a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

Caratteristiche del contributo

Il nuovo contributo a fondo perduto:

non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Va evidenziato che per effetto di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 1 del Decreto in esame per la nuova misura agevolativa rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione 19.3.2020 1863 final della Commissione UE contenente il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Il contributo, usufruito nel rispetto delle predette condizioni / limiti, può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1.

Qualora l’impresa intenda avvalersi anche della Sezione 3.12 della predetta Comunicazione riferita agli “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione.

A tal fine l’impresa deve presentare un’apposita autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 87 della stessa.

 

Con la modifica pubblicata il 28.1.2021 la Commissione UE ha elevato il massimale di aiuto della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni.

Regime sanzionatorio

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:

della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);

degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);

è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Registri iva / dichiarazione annuale precompilata

è differita la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate:

delle bozze dei registri IVA / comunicazioni dati dichiarazioni periodiche a partire dalle operazioni effettuate dall’1.7.2021;

della bozza della dichiarazione annuale a partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022.

 

Contributo imprese comuni montani sciistici

È previsto uno specifico stanziamento di € 700 milioni destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano finalizzato all’erogazione di contributi a favore degli esercenti attività di vendita di beni / servizi al pubblico, tra cui impianti di risalita, maestri / scuole di sci, nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Le modalità attuative dell’agevolazione sono demandate al Ministero del Turismo.

 

Il contributo in esame non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Esonero versamento contributi professionisti

La Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, ha istituito con l’art. 1, commi 20, 21 e 22 un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali. Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;

dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali); con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 e che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019.

Ora, il Decreto in esame, ha:

previsto un incremento della dotazione del predetto fondo da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni;

introdotto il nuovo comma 22-bis che subordina l’efficacia delle nuove disposizioni all’autorizzazione della Commissione UE.

 

Novità in materia di riscossione

Sospensione versamenti

Il Decreto in esame proroga dal 28.2.2021 al 30.4.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:

cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;

avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;

atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;

atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;

atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

Si rammenta che risultano, di conseguenza, sospesi:

i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;

la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;

le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

Con particolare riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa originariamente opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.5.2020.

I versamenti sospesi, dovendo essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020.

Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi.

Da ultimo l’art. 1, DL n. 7/2021, trasfuso in sede di conversione nell’art. 22-bis, DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha fissato detto termine al 28.2.2021, con la conseguenza che la sospensione opera(va) per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 28.2.2021, che dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 31.3.2021.

Ora, come accennato, il DL n. 41/2021 proroga dal 28.2 al 30.4.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 30.4.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.5.2021.

 

Per i soggetti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni della c.d. “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), il termine iniziale di sospensione è individuato al 21.2. Quest’ultima opera quindi per i versamenti relativi a cartelle di pagamento, accertamento esecutivi, e altri atti sopra elencati scadenti nel periodo 21.2.2020 – 30.4.2021.

Versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

Sospensione versamento

DL n. 183/2020

in scadenza nel periodo

8.3.2020 (*) – 28.2.2021

Ripresa versamento

31.3.2021

Sospensione versamento

DL n. 41/2021

in scadenza nel periodo

8.3.2020 (*) – 30.4.2021

Ripresa versamento

31.5.2021

(*) 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede operativa nella “zona rossa” di prima istituzione

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione in alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque possibile richiedere la rateizzazione.

 

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 30.4.2021. Le stesse dovranno essere versate entro il 31.5.2021.

Va evidenziato che nel periodo di sospensione e, pertanto, ora fino al 30.4.2021, non opera la previsione in base alla quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a € 5.000.

Proroga termini decadenza / prescrizione notifica cartelle.

Tenuto conto dell’ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle / avvisi di accertamento, ecc. è stata altresì disposta la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza / prescrizione per la notifica di:

cartelle di pagamento relative a entrate tributarie / non tributarie derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione nel predetto periodo 3.2020 (o 21.2.2020) – 30.4.2021 e, successivamente, fino al 31.12.2021;

cartelle di pagamento (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti territoriali) derivanti da affidamentiall’Agente della riscossione anche successivamente al 31.12.2021, relative a:

dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione;

dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017;

dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale.

Proroga versamenti “rottamazione” / “saldo e stralcio”

Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio” sono stati differiti all’1.6.2020 i termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.

Il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina(va) l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale delle stesse fosse effettuato entro il 10.12.2020, prorogato all’1.3.2021.

Ora il Decreto in esame dispone che è considerato tempestivo:

il versamento effettuato entro il 31.7.2021 delle rate in scadenza nel 2020;

il versamento effettuato entro il 30.11.2021 delle rate in scadenza il 28.2 – 31.3 – 31.5 e 31.7.2021.

 

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate – riscossione sul relativo sito Internet, ai nuovi termini è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento rispettivamente entro il 9.8.2021 (il 31.7 cade di sabato e l’8.8 cade di domenica) ed entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica).

Rottamazione

somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla “rottamazione-ter”.

COMPLETARE N° rata e scadenza originaria e Scadenza prorogata

somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;

COMPLETARE N° rata e scadenza originaria e Scadenza prorogata

somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;

COMPLETARE N° rata e scadenza originaria e Scadenza prorogata

somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.

COMPLETARE N° rata e scadenza originaria e Scadenza prorogata

Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;

somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019.

(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Saldo e stralcio 

Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:

hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;

hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.

COMPLETARE N° rata e scadenza originaria e Scadenza prorogata

(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.

 

I soggetti decaduti dalla “rottamazione” / “saldo e stralcio” a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73.

 

Cancellazione debiti di importo residuo fino a € 5.000

È previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 31.12.2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni c.d. “rottamazione e c.d.“saldo e stralcio”.

Tale previsione interessa i soggetti che nel 2019 (ovvero nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) hanno conseguito un reddito imponibile fino a € 30.000.

Somme escluse dalla cancellazione

La cancellazione automatica non opera per i debiti relativi ai carichi riguardanti:

somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;

risorse proprie tradizionali dell’UE e IVA all’importazione.

 

Definizione agevolata comunicazioni di irregolarità

In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID -19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, è riconosciuta la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità:

elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 (ossia, 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);

elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

La definizione può essere effettuata dai soggetti:

con partita IVA attiva al 23.3.2021;

che hanno subìto una riduzione del volume d’affari 2020 (mod. IVA 2021) superiore al 30% del volume d’affari 2019 (mod. IVA 2020).

 

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA ai fini del predetto requisito vanno considerati i ricavi / compensi relativi al 2020 / 2019 risultanti dai rispettivi mod. REDDITI 2021 / 2020.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed invia agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione riportante l’importo “ridotto” di quanto dovuto.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

 

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, delle somme dovute, non si determina il perfezionamento della definizione con la conseguenza che “si applicano le ordinarie modalità in materia di sanzioni e riscossione”.

 

Proroga notifica cartelle pagamento dichiarazioni

Il Decreto in esame interviene anche in materia di decadenza dei termini di cui all’art. 25, DPR n. 602/73, prevedendo la proroga di 1 anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2019. Di conseguenza è prorogato:

dal12.2022 al 31.12.2023 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;

dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni.

 

Controllo versamenti iva

È disposta la ripresa dell’attività di controllo della “coerenza” dei versamenti IVA con i dati riportati nelle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche sospesa dal c.d. “Decreto Rilancio”. L’attività riprenderà dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

 

Sospensione compensazione crediti / debiti a ruolo

È prorogata dal 31.12.2020 al 30.4.2021 la disposizione in base al quale, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è applicabile la compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo.

 

Crisi d’impresa e segnalazioni allerta agenzia entrate

L’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al debitore del superamento della soglia “rilevante” dell’esposizione debitoria nei confronti della stessa per IVA non versata risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e della segnalazione all’OCRI qualora lo stesso non ponga in essere gli specifici comportamenti decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche relative al primo trimestre 2023.

 

Conservazione digitale fatture elettroniche 2019

La conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (ossia, 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è considerata tempestiva se effettuata, “al più tardi”, entro il 10.6.2021.

 

Indennità lavoratori stagionali turismo / stabilimenti termali / spettacolo

Oltre a prevedere “nuovamente” l’erogazione “una tantum” di un’indennità pari a € 2.400 a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità (€ 1.000) di cui al c.d. “Decreto Ristori” al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400.

L’indennità:

non è cumulabile nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito esaminate ed è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità;

non concorre alla formazione del reddito;

è erogata dall’INPS, previa apposita domanda da presentare entro il 30.4.2021 nel limite dei fondi stanziati (€ 897,6 milioni per il 2021).

Lavoratori settore turismo / stabilimenti termali

Relativamente al settore turismo / stabilimenti termali è prevista la spettanza di un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore di:

lavoratori dipendenti stagionali;

lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori;

che:

hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 23.3.2021;

hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo;

non sono titolari di pensione / lavoro dipendente / NASPI al 23.3.2021.

La predetta indennità di € 2.400 è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato che, cumulativamente, sono:

titolari, nel periodo 1.1.2019 – 23.3.2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

non titolari, al 23.3.2021, di pensione / lavoro dipendente.

Stagionali / intermittenti / occasionali / venditori “porta a porta”

Relativamente ai settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali, è prevista la spettanza di un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore di:

lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione che:

hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 23.3.2021;

hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1.1.2019 – 23.3.2021;

lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:

nel periodo 1.1.2019 – 23.3.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;

non hanno un contratto in essere al 24.3.2021.

Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23.3.2021 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”):

con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;

titolari di partita IVA attiva;

iscritti alla Gestione separata INPS al 23.3.2021;

non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

I predetti soggetti possono fruire dell’indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:

titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto senza diritto all’indennità di disponibilità;

titolari di pensione.

Lavoratori settore spettacolo

Relativamente al settore dello spettacolo è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 – 21.3.2021, cui deriva un reddito non superiore a € 75.000 e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;

ovvero

con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 – 21.3.2021, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI

È previsto il riconoscimento di un’indennità a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le 

Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività. L’indennità spetta nella misura di:

€ 3.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000;

€ 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000,

€ 1.200 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000;

non concorre alla formazione del reddito;

non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell’assegno di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020; è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 350 milioni per il 2021).

Ai fini dell’erogazione dell’indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.12.2020 e non rinnovati.

Contributo centri commerciali

È soppresso il contributo a fondo perduto a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Contributo comuni con santuari religiosi

Il contributo a fondo perduto introdotto dalla Finanziaria 2021 previsto per le attività nei centri storici turistici dei Comuni con santuari religiosi è limitato ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Fondo reddito di ultima istanza professionisti

È incrementato di € 10 milioni il fondo per il reddito di ultima istanza di cui all’art. 44, DL n. 18/2020 al fine del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell’indennità a favore dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Sostegno enti terzo settore

È incrementato di € 100 milioni il fondo straordinario di cui al c.d. “Decreto Ristori a favore degli Enti del Terzo settore per far fronte alla crisi economica determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19.

Adeguamento statuti onlus / odv / aps

È differito dal 31.3 al 31.5.2021 il termine a disposizione di ONLUS / ODV / APS per provvedere all’adeguamento del proprio statuto al fine dell’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore).

Esonero contributivo filiere agricole / pesca / acquacoltura

È prevista l’estensione anche al periodo retributivo del mese di gennaio 2021 dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con esclusione dei premi INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro a favore dei soggetti operanti nell’ambito delle filiere agricole / pesca / acquacoltura (comprese le aziende produttrici di vino e birra) che svolgono le attività desumibili dalla seguente Tabella codice attività:

01.xx.xx

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

02.xx.xx

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

03.xx.xx

Pesca e acquacoltura

11.02.10

Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

11.02.20

Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.05.00

Produzione di birra

46.21.22

Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina

46.22.00

Commercio all’ingrosso di fiori e piante

47.76.10

Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.89.01

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

81.30.00

Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole

82.99.30

Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

 

Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione UE 19.3.2020 1863 final.

Fondo attività colpite dall’emergenza covid-19

È prevista l’istituzione per il 2021 di un apposito fondo da ripartire tra le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo è effettuato sulla base della proposta formulata dalle stesse Regioni / Province autonome in sede di autocoordinamento.

Aiuti di stato emergenza covid-19

Con riferimento agli aiuti concessi da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA è disposto:

l’aumento del massimale degli aiuti della Sezione 3.1 della Comunicazione UE 3.2020 1863 final da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni;

l’aumento del massimale degli aiuti:

a € 270.000 per le imprese operanti nel settore della pesca / acquacoltura;

a € 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Inoltre, gli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese e di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese possono essere concessi entro il 31.12.2021.

Esenzione canone unico

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza CODIV-19, a favore:

dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.), titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate nel periodo 1.5 – 31.12.2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

dei titolari di concessione / autorizzazione concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, già esonerati per il periodo 1.3 – 15.10.2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

è riconosciuto l’esonero, per il periodo dall’1.1 al 30.6.2021, dal pagamento:

del canone unico introdotto dalla Finanziaria 2020, a decorrere dal 2021, in sostituzione della TOSAP / COSAP / imposta comunale sulla pubblicità / diritto sulle pubbliche affissioni / canone installazione mezzi pubblicitari / canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 285/92, per le strade di pertinenza di Comuni e Province;

del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto, a decorrere dal 2021, dalla Finanziaria 2020.

é inoltre estesa fino al 31.12.2021 la possibilità di presentare, in via telematica, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico / ampliamento delle superfici già concesse al competente Ufficio, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.

Contributo riduzione canoni locazione

È prevista l’abrogazione dell’art. 1, commi da 381 a 384, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, riguardante il riconoscimento per il 2021 del contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili adibito ad uso abitativo, ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone del contratto di locazione.

Resta comunque in vigore l’analoga disposizione contenuta nell’art. 9-quater, DL n. 137/2020 che, a differenza della disposizione abrogata, fa riferimento ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020.