LE ULTIME NOVITA’ FISCALI
Acconto IRPEF 2025 conversione in legge DL 23.4.2025, n. 55 | È stata pubblicata sulla G.U. 21.6.2025, n. 142 la Legge n. 86/2025 di conversione, senza modifiche, del Decreto che ha previsto la determinazione dell’acconto IRPEF 2025 sulla base delle ordinarie modalità, ossia assumendo l’imposta 2024 senza dover procedere alla rideterminazione della stessa in base alle aliquote in vigore fino al 2023 ovvero alle disposizioni vigenti ante Riforma fiscale. |
Notifica avviso accertamento Ordinanza Corte Cassazione 27.5.2025, n. 14089 | È valido l’avviso di accertamento consegnato “a persona di famiglia” del contribuente solo se seguito dalla raccomandata informativa. Quest’ultima, infatti, “è essenziale per perfezionare il procedimento di notifica della cartella di pagamento”. |
Proroga prospetto “dati aggiuntivi” mod. F24/770 Provvedimento Agenzia Entrate 3.6.2025 | È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che proroga al 30.9.2025 il termine di invio del Prospetto dei “dati aggiuntivi” delle ritenute / trattenute operate (mod. F24/770) dai sostituti d’imposta nei mesi da gennaio ad agosto 2025. L’invio (facoltativo) di tali dati consente di evitare la presentazione del mod. 770. |
Ecobonus e tardiva comunicazione ENEA Ordinanza Corte Cassazione 7.6.2025, n. 15204 | Il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l’invio all’ENEA della comunicazione relativa alle spese di riqualificazione energetica degli edifici non costituisce una causa di decadenza dalla fruizione della detrazione. Infatti, “la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere … desunta né dalla specifica norma attuativa … né dalla lettura sistematica dell’istituto”. Peraltro “la … decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione … non può farsi discendere neppure dalla norma primaria”. |
Sismabonus acquisti e spesa sostenuta da soggetto diverso dall’acquirente Risposta interpello Agenzia Entrate 19.6.2025, n. 165 | La detrazione ex art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 riconosciuta per l’acquisto di case antisismiche, c.d. “Sismabonus acquisti”, non spetta all’acquirente dell’immobile qualora la spesa sia stata sostenuta da un soggetto diverso (nel caso di specie, l’acquisto è avvenuto con utilizzo di una “provvista di denaro messa a disposizione dai genitori”). |
COMMENTI LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO FISCALE” |
è stato pubblicato sulla G.U. 17.6.2025, n. 138 il DL n. 84/2025, c.d. “Decreto fiscale”, contenente una serie di “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, di seguito esaminate.
Plus / minusvalenze da cessione di partecipazioni in associazioni / sTP
Con l’introduzione del nuovo comma 3-ter all’art. 54, TUIR, è stabilito che costituiscono redditi diversi le plus / minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni / società esercenti attività di lavoro autonomo nonché in STP.
Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, con la predetta novità “si intende stabilire che le … plusvalenze e minusvalenze non concorrono alla formazione dei redditi di lavoro autonomo ma costituiscono redditi diversi”.
Di fatto, con la nuova disposizione, viene in parte superato il principio di onnicomprensività introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024 in base al quale “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti … in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute”.
Contestualmente:
- “per esigenze di coordinamento normativo” è stata soppressa la lett. g-ter) dell’art. 17, comma 1, TUIR che prevede(va) la tassazione separata delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni / società esercenti attività di lavoro autonomo se percepite, anche in più rate, nello stesso periodo d’imposta;
- sono state integrate le lett. c) e c-bis) dell’art. 67, comma 1, TUIR ricomprendendo nell’ambito dei redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, in associazioni ex art. 5, TUIR (associazioni professionali).
In particolare, nella citata Relazione è evidenziato che “per effetto delle nuove norme le predette plusvalenze sono … soggette all’imposta sostitutiva del 26 per cento, in analogia a quanto già previsto per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società di persone e di capitali esercenti attività produttive di reddito d’impresa”.
Con tale disposizione il Legislatore ha inteso superare la mancata previsione, per i lavoratori autonomi anche in forma associata (studi associati / associazioni professionali), “del principio di attrazione al reddito di lavoro autonomo dei redditi da qualunque forma provenienti”, sancito dall’art. 6, comma 3, TUIR per le snc e sas e dall’art. 81, comma 1, TUIR per le società di capitali / enti commerciali soggetti ad IRES.
Le novità in esame sono applicabili in sede di determinazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024(2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). |
Tracciabilità spese di trasferta – lavoro autonomo
Dal 2025, per effetto di quanto stabilito dall’art. 54, comma 2, TUIR, le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc), sostenute nell’esecuzione dell’incarico e riaddebitate analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo a condizione che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).
Ora, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis al citato art. 54, è previsto che, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, le predette spese concorrono alla formazione del reddito se sostenute in Italia con pagamento non tracciato.
Di fatto, ai fini della deducibilità l’obbligo di tracciabilità viene limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte, che possono essere anche pagate in contanti senza comprometterne la deducibilità.
Analogamente il nuovo comma 5-bis dell’art. 54-ter prevede che, nei casi disciplinati dai commi 2 e 5, la tracciabilità è richiesta esclusivamente ai fini della deducibilità delle spese sostenute in Italia per l’esecuzione dell’incarico:
- non rimborsate da parte del committente per insolvenza / infruttuosità della procedura esecutiva / prescrizione del credito (comma 2);
ovvero
- di importo, comprensivo del compenso ad esse relativo, non superiore a € 2.500, non rimborsate dal committente entro un anno dalla fattura (per le quali la deducibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il predetto periodo annuale).
La novità in esame è applicabile relativamente alle spese sostenute dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025(data di entrata in vigore del Decreto in esame), ossia dal 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. |
L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).
Spese trasferta incarichi ad altri lavoratori autonomi / dipendenti
A seguito dell’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 54-septies l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità interessa ora anche alle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi / ncc), sostenute in Italia (direttamente dal lavoratore autonomo nell’esercizio dell’attività), comprese quelle:
- sostenute direttamente in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
- rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte o ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione dell’incarico.
La novità in esame è applicabile: relativamente alle spese sostenute direttamente dal lavoratore autonomo, anche in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, dalle spese sostenute dal 18.6.2025; relativamente alle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti / altri lavoratori autonomi a partiredal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025(2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). |
L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).
Spese di rappresentanza / per omaggi – lavoro autonomo
Con l’integrazione del comma 2 dell’art. 54-septies l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità viene esteso anche alle spese di rappresentanza (comprese quelle per l’acquisto / importazione di oggetti d’arte, antiquariato e collezione / beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito), nel rispetto del limite dell’1% dei compensi percepiti.
Come evidenziato nella citata Relazione la novità in esame è giustificata dalla necessità di “rendere coerente il regime fiscale delle spese sostenute da [lavoratori autonomi] con quello stabilito in materia di reddito d’impresa dall’articolo 108, comma 2, ultimo periodo, del TUIR”.
La novità in esame è applicabile alle spesedi rappresentanza sostenute dal 18.6.2025 e pertanto per le spese sostenute: fino al 17.6.2025, la deducibilità è riconosciuta anche se pagate in contanti; dal 18.6.2025, la deducibilità è subordinata al pagamento delle stesse tramite mezzi tracciabili. |
L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).
Interessi / proventi finanziari – lavoro autonomo
Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 54, TUIR, gli interessi / altri proventi finanziari percepiti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo (è il caso, ad esempio, degli interessi attivi sui c/c) costituiscono redditi di capitale e non concorrono, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
A seguito di tale previsione, gli interessi “sfuggono” all’applicazione del predetto principio di onnicomprensività.
Tale novità in esame è applicabile in sede di determinazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024(2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). |
Conferimento studio professionale e cessione partecipazione ricevuta
Con l’introduzione del nuovo comma 4-bis all’art. 177-bis, TUIR è stabilito che le operazioni straordinarie in regime di neutralità fiscale aventi ad oggetto un complesso unitario di attività e passività organizzato per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute per effetto di dette operazioni non rilevano ai fini della norma di contrasto dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Di conseguenza il conferimento dello studio professionale e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituisce un’operazione abusiva.
Tale novità in esame è applicabile in sede di determinazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024(2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). |
Tracciabilità spese di trasferta dipendenti – IMPRESE
Tassazione lavoratori dipendenti
Dal 2025, per effetto di quanto stabilito dall’art. 51, comma 5, TUIR i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc), sostenute in occasione di trasferte / missioni dei dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).
Con l’integrazione del citato comma 5, l’obbligo di tracciabilità vieneora limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la non concorrenza alla formazione del reddito.
La novità in esame è applicabile dalle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). |
Deducibilità imprese
L’art. 95, comma 3-bis, TUIR subordina (dal 2025) la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc) e dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, a condizione che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).
Ora, il Decreto in esame:
- limita tale previsione alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la deducibilità;
- elimina il riferimento ai lavoratori autonomi, ora trasfuso nell’art. 109, TUIR. Tale intervento, come precisato nella citata Relazione, ha una finalità di coordinamento. Infatti, “considerato che l’articolo 95 del TUIR, riguardante spese per prestazioni di lavoro, reca, in linea generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, si è ritenuto opportuno espungere dal citato comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizio commissionate a lavoratori autonomi. La medesima disciplina …. è stata trasferita nell’ambito dell’articolo 109 … riguardante le norme generali sui componenti del reddito d’impresa”.
Nel citato art. 109, TUIR sono stati introdotti i nuovi commi 5-bis e 5-ter, prevedendo rispettivamente l’obbligo di tracciabilità:
- delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto sostenute in Italia e dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese. Come evidenziato nella citata Relazione il nuovo comma 5-bis è finalizzato a “chiarire, evitando possibili dubbi interpretativi, che la condizione di tracciabilità delle spese … rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultino sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando, ovviamente, il rispetto del principio di inerenza)”.
Peraltro tali previsioni “si applicano anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché ai relativi rimborsi analitici”;
- delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto spese sostenute in Italia per le prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi e dei relativi rimborsi analitici relativi alle medesime spese.
Tali novità: relativamente alla soppressione dell’obbligo di tracciabilità per le spese sostenute all’estero, operano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare); relativamente alla deducibilità delle spese di cui ai predetti commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili dalle spese sostenute a decorrere dal 18.6.2025; operano ai fini della deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP. |
MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI
Al fine di incentivare le imprese ad investire in nuova forza lavoro, l’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 emanato in attuazione della Riforma fiscale, limitatamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), a favore dei soggetti IRPEF / IRES titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo ha previsto il riconoscimento di una maggiorazione (c.d. “maxi deduzione”) del costo deducibile in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato (la Finanziaria 2025 ha prorogato l’agevolazione ai 3 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024, ossia al 2025, 2026 e 2027 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
L’agevolazione, che consiste nella maggiorazione del 20% – 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, spetta a condizione che al 31.12.2024:
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (incremento occupazionale);
- il numero di dipendenti, anche a tempo determinato, risulti superiore al numero degli stessi dipendenti mediamente occupati nel 2023 (incremento occupazionale complessivo).
Come disposto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 216/2023 “l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.
Ora, l’art. 3, comma 1, DL n. 84/2025 elimina dal citato comma 2 il riferimento alle società collegate. In merito, nella Relazione illustrativa al Decreto in esame è evidenziato che considerata l’equiparazione delle società collegate, disposta dal DM 24.6.2024, a quelle sottoposte a controllo congiunto, anche queste ultime sono escluse dal “perimetro del gruppo”.
La novità in esame è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). |
DECORRENZA DISPOSIZIONI FISCALI TERZO SETTORE
Facendo seguito alla comfort letter (lettera di rassicurazione) 7.3.2025 adottata dalla DG Competition dell’UE in base alla quale le misure relative alla tassazione dei redditi applicabili agli Enti del Terzo settore non sembrano essere selettive e pertanto non sembrerebbero costituire aiuto di Stato:
- l’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto in esame elimina dall’art. 101, comma 10, D.Lgs. n. 117/2017 i riferimenti agli artt. 79, comma 2-bis, 80 e 86, rimuovendo la clausola sospensiva con riferimento alle predette disposizioni;
- l’art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto in esame dispone che il regime fiscale degli ETS, di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017, è applicabile dall’1.1.2026.
L’intervento normativo è collegato al fatto, come desumibile dalla citata Relazione, che la comfort letter “non corrisponde a una formale decisione di autorizzazione in quanto … le conclusioni ivi riportate non costituiscono la posizione definitiva della Commissione europea, ma una preliminare valutazione effettuata dai … Servizi della Direzione generale Concorrenza sulla base degli elementi forniti dalle autorità italiane e, pertanto, non realizza stricto sensu la condizione prevista [dai predetti artt. 101, comma 10 e 104, comma 2]”.
REVERSE CHARGE TRASPORTO MERCI / SERVIZI DI LOGISTICA
In base all’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPr n. 633/72, come modificato dall’art. 1, comma 57, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), sono soggette a reverse charge le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di impreseche svolgonoattività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Ora, a seguito della soppressione del riferimento alle caratteristiche dei contratti e, in particolare, dell’inciso “caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, il reverse charge è applicabile alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di impreseche svolgonoattività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
è confermato che l’efficacia della predetta disposizione è subordinata all’autorizzazione UE.
Opzione versamento IVA da parte del committente
Come disposto dal comma 59 del citato art. 1, per le prestazioni di servizi di cui alla predetta lett. a-quinquies), rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare per il versamento dell’IVA da parte di quest’ultimo in nome e per conto del prestatore (solidalmente responsabile dell’imposta dovuta).
In pratica il Legislatore riconosce la possibilità di applicare una sorta di split-payment anche tra imprese. In tal caso:
- la fattura è emessa dal prestatore;
- l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
L’opzione ha durata triennale ed ècomunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate.
Ora, con la modifica apportata dal Decreto in esame al citato comma 59, la predetta opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori (ferma restando la responsabilità solidale di questi ultimi per l’IVA dovuta).
SPLIT PAYMENT E SOCIETÀ QUOTATE FTSE MIB
è disposta la non applicazione dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 alle operazioni effettuate nei confronti di società quotate nell’Indice FTSE MIB per le quali è emessa fattura dall’1.7 al 31.12.2025. L’applicazione dell’IVA con le ordinarie modalità è collegata al fatto che il Consiglio UE ha limitato l’operatività dello split payment fino al 30.6.2025.
“TOLLERANZA” PRESENTAZIONE MOD. REDDITI / IRAP 2024
Sono considerati tempestivi i mod. REDDITI / IRAP 2024 relativi al 2023, se presentati entro l’8.11.2024 (per i quali il termine di presentazione scadeva il 31.10.2024).
Le dichiarazioni presentate dopo il 31.10.2024, ancorché considerate tempestive, non rilevano ai fini dell’adesione al CPB entro il 12.12.2024 e, di conseguenza, anche ai fini della possibilità di accedere alla sanatoria 2018-2022. |
IMPRESE SOCIALI
Al fine di recepire le conclusioni contenute nella predetta comfort letter 7.3.2025, l’applicazione delle disposizioni previste nell’art. 18, D.Lgs. n. 112/2017 relativo alle misure fiscali e di sostegno economico a favore delle imprese sociali subordinate all’autorizzazione UE è ora limitata ai commi 3, 4 e 5 del citato art. 18. Conseguentemente, l’applicazione della disciplina di cui al predetto art. 18, non essendo più subordinata all’autorizzazione UE, decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per le imprese sociali con esercizio coincidente con l’anno solare).
Proroga versamenti
L’art. 13 del Decreto in esame “concede” la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 a favore dei “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.”
Come anticipato dal MEF con il Comunicato stampa 12.6.2025 n. 131 “per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari”.
Lo slittamento dei termini quindi:
- è riconosciuto (soltanto) ai soggetti “interessati” dall’applicazione degli ISA. Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari / minimi. La proroga riguarda anche:
- i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.
Per tali soggetti pertanto i versamenti possono essere effettuati:
- entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
- dal 22.7 al 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
- non interessa le persone fisiche “private” per le quali il versamento va effettuato:
- entro il 30.6.2025, senza alcuna maggiorazione;
- dall’1.7 al 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
- non può essere applicato dai soggetti “non interessati” dagli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).
Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare la proroga dei versamenti al 21.7.2025 risulta applicabile in caso di approvazione del bilancio nel mese di aprile / maggio (seconda convocazione). La stessa può essere usufruita dalle società che utilizzano il maggior termine di 180 giorni previsti dal Codice Civile, che approvano il bilancio nel mese di maggio; diversamente non sono interessate dalla proroga poiché la scadenza (ordinaria) è fissata al 30.7 / 1.9.2025 + 0,40%.
In merito alle somme oggetto di proroga, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2024 e dell’acconto 2025 IRPEF / IRES / IRAP, sono compresi anche i versamenti dovuti a titolo di:
Acconto IRPEF 2025 conversione in legge DL 23.4.2025, n. 55 | È stata pubblicata sulla G.U. 21.6.2025, n. 142 la Legge n. 86/2025 di conversione, senza modifiche, del Decreto che ha previsto la determinazione dell’acconto IRPEF 2025 sulla base delle ordinarie modalità, ossia assumendo l’imposta 2024 senza dover procedere alla rideterminazione della stessa in base alle aliquote in vigore fino al 2023 ovvero alle disposizioni vigenti ante Riforma fiscale. |
Notifica avviso accertamento Ordinanza Corte Cassazione 27.5.2025, n. 14089 | È valido l’avviso di accertamento consegnato “a persona di famiglia” del contribuente solo se seguito dalla raccomandata informativa. Quest’ultima, infatti, “è essenziale per perfezionare il procedimento di notifica della cartella di pagamento”. |
Proroga prospetto “dati aggiuntivi” mod. F24/770 Provvedimento Agenzia Entrate 3.6.2025 | È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che proroga al 30.9.2025 il termine di invio del Prospetto dei “dati aggiuntivi” delle ritenute / trattenute operate (mod. F24/770) dai sostituti d’imposta nei mesi da gennaio ad agosto 2025. L’invio (facoltativo) di tali dati consente di evitare la presentazione del mod. 770. |
Ecobonus e tardiva comunicazione ENEA Ordinanza Corte Cassazione 7.6.2025, n. 15204 | Il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l’invio all’ENEA della comunicazione relativa alle spese di riqualificazione energetica degli edifici non costituisce una causa di decadenza dalla fruizione della detrazione. Infatti, “la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere … desunta né dalla specifica norma attuativa … né dalla lettura sistematica dell’istituto”. Peraltro “la … decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione … non può farsi discendere neppure dalla norma primaria”. |
Sismabonus acquisti e spesa sostenuta da soggetto diverso dall’acquirente Risposta interpello Agenzia Entrate 19.6.2025, n. 165 | La detrazione ex art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 riconosciuta per l’acquisto di case antisismiche, c.d. “Sismabonus acquisti”, non spetta all’acquirente dell’immobile qualora la spesa sia stata sostenuta da un soggetto diverso (nel caso di specie, l’acquisto è avvenuto con utilizzo di una “provvista di denaro messa a disposizione dai genitori”). |
COMMENTI LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO FISCALE” |
è stato pubblicato sulla G.U. 17.6.2025, n. 138 il DL n. 84/2025, c.d. “Decreto fiscale”, contenente una serie di “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, di seguito esaminate.
Plus / minusvalenze da cessione di partecipazioni in associazioni / sTP
Con l’introduzione del nuovo comma 3-ter all’art. 54, TUIR, è stabilito che costituiscono redditi diversi le plus / minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni / società esercenti attività di lavoro autonomo nonché in STP.
Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, con la predetta novità “si intende stabilire che le … plusvalenze e minusvalenze non concorrono alla formazione dei redditi di lavoro autonomo ma costituiscono redditi diversi”.
Di fatto, con la nuova disposizione, viene in parte superato il principio di onnicomprensività introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024 in base al quale “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti … in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute”.
Contestualmente:
- “per esigenze di coordinamento normativo” è stata soppressa la lett. g-ter) dell’art. 17, comma 1, TUIR che prevede(va) la tassazione separata delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni / società esercenti attività di lavoro autonomo se percepite, anche in più rate, nello stesso periodo d’imposta;
- sono state integrate le lett. c) e c-bis) dell’art. 67, comma 1, TUIR ricomprendendo nell’ambito dei redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, in associazioni ex art. 5, TUIR (associazioni professionali).
In particolare, nella citata Relazione è evidenziato che “per effetto delle nuove norme le predette plusvalenze sono … soggette all’imposta sostitutiva del 26 per cento, in analogia a quanto già previsto per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società di persone e di capitali esercenti attività produttive di reddito d’impresa”.
Con tale disposizione il Legislatore ha inteso superare la mancata previsione, per i lavoratori autonomi anche in forma associata (studi associati / associazioni professionali), “del principio di attrazione al reddito di lavoro autonomo dei redditi da qualunque forma provenienti”, sancito dall’art. 6, comma 3, TUIR per le snc e sas e dall’art. 81, comma 1, TUIR per le società di capitali / enti commerciali soggetti ad IRES.
Le novità in esame sono applicabili in sede di determinazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024(2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). |
Tracciabilità spese di trasferta – lavoro autonomo
Dal 2025, per effetto di quanto stabilito dall’art. 54, comma 2, TUIR, le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc), sostenute nell’esecuzione dell’incarico e riaddebitate analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo a condizione che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).
Ora, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis al citato art. 54, è previsto che, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, le predette spese concorrono alla formazione del reddito se sostenute in Italia con pagamento non tracciato.
Di fatto, ai fini della deducibilità l’obbligo di tracciabilità viene limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte, che possono essere anche pagate in contanti senza comprometterne la deducibilità.
Analogamente il nuovo comma 5-bis dell’art. 54-ter prevede che, nei casi disciplinati dai commi 2 e 5, la tracciabilità è richiesta esclusivamente ai fini della deducibilità delle spese sostenute in Italia per l’esecuzione dell’incarico:
- non rimborsate da parte del committente per insolvenza / infruttuosità della procedura esecutiva / prescrizione del credito (comma 2);
ovvero
- di importo, comprensivo del compenso ad esse relativo, non superiore a € 2.500, non rimborsate dal committente entro un anno dalla fattura (per le quali la deducibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il predetto periodo annuale).
La novità in esame è applicabile relativamente alle spese sostenute dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025(data di entrata in vigore del Decreto in esame), ossia dal 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. |
L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).
Spese trasferta incarichi ad altri lavoratori autonomi / dipendenti
A seguito dell’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 54-septies l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità interessa ora anche alle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi / ncc), sostenute in Italia (direttamente dal lavoratore autonomo nell’esercizio dell’attività), comprese quelle:
- sostenute direttamente in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
- rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte o ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione dell’incarico.
La novità in esame è applicabile: relativamente alle spese sostenute direttamente dal lavoratore autonomo, anche in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, dalle spese sostenute dal 18.6.2025; relativamente alle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti / altri lavoratori autonomi a partiredal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025(2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). |
L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).
Spese di rappresentanza / per omaggi – lavoro autonomo
Con l’integrazione del comma 2 dell’art. 54-septies l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità viene esteso anche alle spese di rappresentanza (comprese quelle per l’acquisto / importazione di oggetti d’arte, antiquariato e collezione / beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito), nel rispetto del limite dell’1% dei compensi percepiti.
Come evidenziato nella citata Relazione la novità in esame è giustificata dalla necessità di “rendere coerente il regime fiscale delle spese sostenute da [lavoratori autonomi] con quello stabilito in materia di reddito d’impresa dall’articolo 108, comma 2, ultimo periodo, del TUIR”.
La novità in esame è applicabile alle spesedi rappresentanza sostenute dal 18.6.2025 e pertanto per le spese sostenute: fino al 17.6.2025, la deducibilità è riconosciuta anche se pagate in contanti; dal 18.6.2025, la deducibilità è subordinata al pagamento delle stesse tramite mezzi tracciabili. |
L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).
Interessi / proventi finanziari – lavoro autonomo
Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 54, TUIR, gli interessi / altri proventi finanziari percepiti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo (è il caso, ad esempio, degli interessi attivi sui c/c) costituiscono redditi di capitale e non concorrono, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
A seguito di tale previsione, gli interessi “sfuggono” all’applicazione del predetto principio di onnicomprensività.
Tale novità in esame è applicabile in sede di determinazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024(2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). |
Conferimento studio professionale e cessione partecipazione ricevuta
Con l’introduzione del nuovo comma 4-bis all’art. 177-bis, TUIR è stabilito che le operazioni straordinarie in regime di neutralità fiscale aventi ad oggetto un complesso unitario di attività e passività organizzato per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute per effetto di dette operazioni non rilevano ai fini della norma di contrasto dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Di conseguenza il conferimento dello studio professionale e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituisce un’operazione abusiva.
Tale novità in esame è applicabile in sede di determinazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024(2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). |
Tracciabilità spese di trasferta dipendenti – IMPRESE
Tassazione lavoratori dipendenti
Dal 2025, per effetto di quanto stabilito dall’art. 51, comma 5, TUIR i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc), sostenute in occasione di trasferte / missioni dei dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).
Con l’integrazione del citato comma 5, l’obbligo di tracciabilità vieneora limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la non concorrenza alla formazione del reddito.
La novità in esame è applicabile dalle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). |
Deducibilità imprese
L’art. 95, comma 3-bis, TUIR subordina (dal 2025) la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc) e dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, a condizione che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).
Ora, il Decreto in esame:
- limita tale previsione alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la deducibilità;
- elimina il riferimento ai lavoratori autonomi, ora trasfuso nell’art. 109, TUIR. Tale intervento, come precisato nella citata Relazione, ha una finalità di coordinamento. Infatti, “considerato che l’articolo 95 del TUIR, riguardante spese per prestazioni di lavoro, reca, in linea generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, si è ritenuto opportuno espungere dal citato comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizio commissionate a lavoratori autonomi. La medesima disciplina …. è stata trasferita nell’ambito dell’articolo 109 … riguardante le norme generali sui componenti del reddito d’impresa”.
Nel citato art. 109, TUIR sono stati introdotti i nuovi commi 5-bis e 5-ter, prevedendo rispettivamente l’obbligo di tracciabilità:
- delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto sostenute in Italia e dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese. Come evidenziato nella citata Relazione il nuovo comma 5-bis è finalizzato a “chiarire, evitando possibili dubbi interpretativi, che la condizione di tracciabilità delle spese … rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultino sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando, ovviamente, il rispetto del principio di inerenza)”.
Peraltro tali previsioni “si applicano anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché ai relativi rimborsi analitici”;
- delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto spese sostenute in Italia per le prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi e dei relativi rimborsi analitici relativi alle medesime spese.
Tali novità: relativamente alla soppressione dell’obbligo di tracciabilità per le spese sostenute all’estero, operano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare); relativamente alla deducibilità delle spese di cui ai predetti commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili dalle spese sostenute a decorrere dal 18.6.2025; operano ai fini della deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP. |
MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI
Al fine di incentivare le imprese ad investire in nuova forza lavoro, l’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 emanato in attuazione della Riforma fiscale, limitatamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), a favore dei soggetti IRPEF / IRES titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo ha previsto il riconoscimento di una maggiorazione (c.d. “maxi deduzione”) del costo deducibile in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato (la Finanziaria 2025 ha prorogato l’agevolazione ai 3 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024, ossia al 2025, 2026 e 2027 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
L’agevolazione, che consiste nella maggiorazione del 20% – 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, spetta a condizione che al 31.12.2024:
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (incremento occupazionale);
- il numero di dipendenti, anche a tempo determinato, risulti superiore al numero degli stessi dipendenti mediamente occupati nel 2023 (incremento occupazionale complessivo).
Come disposto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 216/2023 “l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.
Ora, l’art. 3, comma 1, DL n. 84/2025 elimina dal citato comma 2 il riferimento alle società collegate. In merito, nella Relazione illustrativa al Decreto in esame è evidenziato che considerata l’equiparazione delle società collegate, disposta dal DM 24.6.2024, a quelle sottoposte a controllo congiunto, anche queste ultime sono escluse dal “perimetro del gruppo”.
DECORRENZA DISPOSIZIONI FISCALI TERZO SETTORE
Facendo seguito alla comfort letter (lettera di rassicurazione) 7.3.2025 adottata dalla DG Competition dell’UE in base alla quale le misure relative alla tassazione dei redditi applicabili agli Enti del Terzo settore non sembrano essere selettive e pertanto non sembrerebbero costituire aiuto di Stato:
- l’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto in esame elimina dall’art. 101, comma 10, D.Lgs. n. 117/2017 i riferimenti agli artt. 79, comma 2-bis, 80 e 86, rimuovendo la clausola sospensiva con riferimento alle predette disposizioni;
- l’art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto in esame dispone che il regime fiscale degli ETS, di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017, è applicabile dall’1.1.2026.
L’intervento normativo è collegato al fatto, come desumibile dalla citata Relazione, che la comfort letter “non corrisponde a una formale decisione di autorizzazione in quanto … le conclusioni ivi riportate non costituiscono la posizione definitiva della Commissione europea, ma una preliminare valutazione effettuata dai … Servizi della Direzione generale Concorrenza sulla base degli elementi forniti dalle autorità italiane e, pertanto, non realizza stricto sensu la condizione prevista [dai predetti artt. 101, comma 10 e 104, comma 2]”.
REVERSE CHARGE TRASPORTO MERCI / SERVIZI DI LOGISTICA
In base all’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPr n. 633/72, come modificato dall’art. 1, comma 57, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), sono soggette a reverse charge le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di impreseche svolgonoattività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Ora, a seguito della soppressione del riferimento alle caratteristiche dei contratti e, in particolare, dell’inciso “caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, il reverse charge è applicabile alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di impreseche svolgonoattività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
è confermato che l’efficacia della predetta disposizione è subordinata all’autorizzazione UE.
Opzione versamento IVA da parte del committente
Come disposto dal comma 59 del citato art. 1, per le prestazioni di servizi di cui alla predetta lett. a-quinquies), rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare per il versamento dell’IVA da parte di quest’ultimo in nome e per conto del prestatore (solidalmente responsabile dell’imposta dovuta).
In pratica il Legislatore riconosce la possibilità di applicare una sorta di split-payment anche tra imprese. In tal caso:
- la fattura è emessa dal prestatore;
- l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
L’opzione ha durata triennale ed ècomunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate.
Ora, con la modifica apportata dal Decreto in esame al citato comma 59, la predetta opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori (ferma restando la responsabilità solidale di questi ultimi per l’IVA dovuta).
SPLIT PAYMENT E SOCIETÀ QUOTATE FTSE MIB
è disposta la non applicazione dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 alle operazioni effettuate nei confronti di società quotate nell’Indice FTSE MIB per le quali è emessa fattura dall’1.7 al 31.12.2025. L’applicazione dell’IVA con le ordinarie modalità è collegata al fatto che il Consiglio UE ha limitato l’operatività dello split payment fino al 30.6.2025.
“TOLLERANZA” PRESENTAZIONE MOD. REDDITI / IRAP 2024
Sono considerati tempestivi i mod. REDDITI / IRAP 2024 relativi al 2023, se presentati entro l’8.11.2024 (per i quali il termine di presentazione scadeva il 31.10.2024).
N.B | Le dichiarazioni presentate dopo il 31.10.2024, ancorché considerate tempestive, non rilevano ai fini dell’adesione al CPB entro il 12.12.2024 e, di conseguenza, anche ai fini della possibilità di accedere alla sanatoria 2018-2022. |
IMPRESE SOCIALI
Al fine di recepire le conclusioni contenute nella predetta comfort letter 7.3.2025, l’applicazione delle disposizioni previste nell’art. 18, D.Lgs. n. 112/2017 relativo alle misure fiscali e di sostegno economico a favore delle imprese sociali subordinate all’autorizzazione UE è ora limitata ai commi 3, 4 e 5 del citato art. 18. Conseguentemente, l’applicazione della disciplina di cui al predetto art. 18, non essendo più subordinata all’autorizzazione UE, decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per le imprese sociali con esercizio coincidente con l’anno solare).
Proroga versamenti
L’art. 13 del Decreto in esame “concede” la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 a favore dei “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.”
Come anticipato dal MEF con il Comunicato stampa 12.6.2025 n. 131 “per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari”.
Lo slittamento dei termini quindi:
- è riconosciuto (soltanto) ai soggetti “interessati” dall’applicazione degli ISA. Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari / minimi. La proroga riguarda anche:
- i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.
Per tali soggetti pertanto i versamenti possono essere effettuati:
- entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
- dal 22.7 al 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
- non interessa le persone fisiche “private” per le quali il versamento va effettuato:
- entro il 30.6.2025, senza alcuna maggiorazione;
- dall’1.7 al 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
- non può essere applicato dai soggetti “non interessati” dagli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).
Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare la proroga dei versamenti al 21.7.2025 risulta applicabile in caso di approvazione del bilancio nel mese di aprile / maggio (seconda convocazione). La stessa può essere usufruita dalle società che utilizzano il maggior termine di 180 giorni previsti dal Codice Civile, che approvano il bilancio nel mese di maggio; diversamente non sono interessate dalla proroga poiché la scadenza (ordinaria) è fissata al 30.7 / 1.9.2025 + 0,40%.
In merito alle somme oggetto di proroga, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2024 e dell’acconto 2025 IRPEF / IRES / IRAP, sono compresi anche i versamenti dovuti a titolo di:
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Flat Tax incrementale 2024 soggetti ISA / forfetari che hanno aderito al concordato;
- affrancamento riserve in sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024;
- diritto CCIAA 2025.
Per i soci di srl “non trasparenti”(soggetti ISA), tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, spetta esclusivamente per il versamento dei contributi previdenziali. |
SCADENZARIO Mese di Luglio |
MERCOLEDI 16 LUGLIO |
Iva Liquidazione mensile | Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell’imposta dovuta. |
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo | Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
Irpef Ritenute alla fonte dividendi | Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per: partecipazioni non qualificate; partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018. |
Ritenute alla fonte operate da condomini | Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Mod. F24/770 | Versamento delle ritenute / trattenute operate a giugno: su redditi di lavoro dipendente e assimilati; su redditi di lavoro autonomo; dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera; con comunicazione dei dati “aggiuntivi” richiesti nel mod. 770. Tale modalità interessa i sostituti d’imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2024 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2026. |
Ritenute alla fonte locazioni brevi | Versamento delle ritenute (21%) operate a giugno da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Irpef Altre ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
Inps Dipendenti | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno. |
Inps Gestione separata | Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
Inps agricoltura | Versamento della prima rata 2025 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). |
LUNEDI 21 LUGLIO |
Mod. redditi 2025 Persone fisiche Proroga Soggetti ISA | Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); IRPEF (saldo 2024 e primo acconto 2025); imposta sostitutiva regime forfetario (saldo 2024 e primo acconto 2025); Flat tax incrementale CPB soggetti ISA / forfetari; addizionale regionale IRPEF (saldo 2024); addizionale comunale IRPEF (saldo 2024 e acconto 2025); acconto 20% redditi a tassazione separata; cedolare secca (saldo 2024 e primo acconto 2025); IVIE (saldo 2024 e primo acconto 2025); IVAFE (saldo 2024 e primo acconto 2025); imposta sostitutiva criptoattività (saldo 2024 e primo acconto 2025); contributi IVS (saldo 2024 e primo acconto 2025); contributi Gestione separata INPS (saldo 2024 e primo acconto 2025). |
Mod. redditi 2025 Società di persone Proroga Soggetti ISA | Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2024 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2023). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti. |
Mod. redditi 2025 Società di capitali ed enti non commerciali Proroga Soggetti ISA | Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i versamenti relativi a: saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); IRES (saldo 2024 e primo acconto 2025); Flat tax incrementale CPB soggetti ISA; maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2024 e primo acconto 2025); imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2024 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2023). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti. |
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta Proroga Soggetti ISA | Versamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio 2023 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024. |
Mod. IRAP 2025 Proroga Soggetti ISA | Versamento IRAP (saldo 2024 e primo acconto 2025) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare. |
ISA Proroga Soggetti ISA | Versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2024 indicati nel mod. REDDITI 2025 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità. |
Diritto annuale CCIAA 2025 Proroga Soggetti ISA | Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2025 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850). |
Mod. redditi 2025 Mod. IRAP 2025 Diritto annuale CCIAA2025 Società di capitali ed enti non commerciali (bilancio differito a 180 giorni) Proroga Soggetti ISA | Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva entro il mese di maggio), i versamentirelativi a: saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); IRES (saldo 2024 e primo acconto 2025); Flat tax incrementale CPB soggetti ISA; maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2024 e primo acconto 2025); imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2024 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2023). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti. |
MERCOLEDI 23 LUGLIO |
Mod. 730/2025 | Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 21.6 al 15.7: consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4. |
Venerdì 25 LUGLIO |
Mod. redditi 2025 Persone fisiche Soggetti che non beneficiano della proroga | Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); IRPEF (saldo 2024 e primo acconto 2025); imposta sostitutiva regime forfetario (saldo 2024 e primo acconto 2025); addizionale regionale IRPEF (saldo 2024); addizionale comunale IRPEF (saldo 2024 e acconto 2025); acconto 20% redditi a tassazione separata; cedolare secca (saldo 2024 e primo acconto 2025); IVIE (saldo 2024 e primo acconto 2025); IVAFE (saldo 2024 e primo acconto 2025); imposta sostitutiva criptoattività (saldo 2024 e primo acconto 2025); contributi IVS (saldo 2024 e primo acconto 2025); contributi Gestione separata INPS (saldo 2024 e primo acconto 2025) |
Mod. REDDITI 2025 Società di persone Soggetti che non beneficiano della proroga | Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a: saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2024 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2023). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti. |
Mod. redditi 2025 Società di capitali ed enti non commerciali soggetti che non beneficiano della proroga | Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); IRES (saldo 2024 e primo acconto 2025); maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2024 e primo acconto 2025); imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2024 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2023). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti. |
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta soggetti che non beneficiano della proroga | Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio 2023 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024. |
Mod. IRAP 2025 soggetti che non beneficiano della proroga | Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2024 e primo acconto 2025) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare. |
Diritto annuale CCIAA 2025 soggetti che non beneficiano della proroga | Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA dovuto per il 2025 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850). |
Bonus edicole 2025 | Invio telematico della domanda, tramite il Portale “Impresa in un giorno”, per la richiesta del contributo a favore delle edicole, pari al 60% delle spese sostenute nel 2024 parametrate ad una serie di voci (ad esempio, IMU, CUP, TARI). |
GIOVEDI 31 LUGLIO |
Inps Agricoltura | Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre. |
Inps Dipendenti | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Corrispettivi distributori carburante | Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di giugno, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale. |
Iva credito trimestrale | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR. |
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS | Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS). |
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS | Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di giugno relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS). |
Accise Autotrasportatori | Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. |
Mod. redditi 2025 Mod. IRAP 2025 Diritto annuale CCIAA 2025 Società di capitali ed enti non commerciali (bilancio differito a 180 giorni) | Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c., (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamentirelativi a: saldo IVA 2024 con maggiorazione del 2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); IRES (saldo 2024 e primo acconto 2025); Flat tax incrementale CPB soggetti ISA; maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2024 e primo acconto 2025); imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2024 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2023). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti. |
Riammissione Rottamazione-quater | Versamento unica soluzione / prima rata di quanto dovuto per la riammissione alla c.d. “rottamazione-quater” da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda al 30.6.2023 e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto (Informativa SEAC 26.2.2025, n. 63). Considerato il riconoscimento della “tolleranza” di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 5.8.2025. |
Rottamazione quater | Versamento nona rata di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione – quater”. Considerato il riconoscimento della “tolleranza” di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 5.8.2025. |
CPB 2024-2025 sanatoria 2018-2022 | Versamento quinta rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022 |