le ultime novità fiscali
Deducibilità TFM amministratori Ordinanza Corte cassazione 10.2.2025, n. 3299 | Al TFM non è applicabile la disciplina di cui all’art. 2120, C.c. relativa al TFR dei dipendenti e pertanto lo stesso è integralmente deducibile (non è quindi possibile escludere la deducibilità del TFM per la parte eccedente la misura massima accantonabile per il TFR, pari alla retribuzione annuale divisa per il coefficiente 13,5). |
Trasmissibilità agli eredi Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8684 | Gli eredi del contribuente (nel caso di specie, socio di una società di fatto) non sono tenuti al pagamento delle sanzioni tributarie ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. n. 472/97. Agli stessi sono comunque trasmissibili gli interessi maturati su tributi dovuti dal de cuius, in quanto accessori all’imposta. |
Cartella pagamento e ex amministratore Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8696 | Nell’ambito dell’accertamento tributario è esclusa la responsabilità diretta dell’amministratore per i debiti fiscali della società. Pertanto, “in assenza di una norma che indichi una sorta di successione delle obbligazioni tributarie va … annullata la cartella di pagamento emessa nei confronti dell’ex gestore per il mancato pagamento dell’Iva da parte della srl”. |
Accertamento induttivo Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8751 | Nell’ambito dell’accertamento induttivo l’Ufficio “ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare l’accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, avente ad oggetto la dimostrazione che l’imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l’atto impositivo”. |
Srl a ristretta base sociale Ordinanza Corte cassazione 16.4.2025, n. 10004 | In presenza di una società a ristretta base sociale sussiste la presunzione di distribuzione degli utili fra i soci, a meno che gli stessi non provino che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società o che quest’ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, “ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto, ovvero ancora non dimostrino con prova rigorosa la propria assoluta estraneità alle gestione, al controllo e all’informazione circa la vita sociale”. |
COMMENTI
LE NOVITÀ DEL CPB 2025-2026
Con il D.Lgs. n. 13/2024 è stato introdotto, a decorrere dal 2024, a favore dei soggetti ISA e dei contribuenti forfetari, titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo, il concordato preventivo biennale (CPB).
Nell’ambito del (secondo) Decreto correttivo della Riforma fiscale (in corso di approvazione definitiva):
- è stato previsto il differimento dal 31.7 al 30.9 del termine di adesione alla proposta;
- è stato soppresso il concordato a favore dei contribuenti forfetari;
- sono state introdotte due nuove cause di esclusione / cessazione del concordato, nonché rivista la modalità di applicazione della c.d. “Flat tax incrementale”;
- è stata introdotta una norma di interpretazione autentica riguardante la causa di esclusione / cessazione del concordato in presenza di operazioni straordinarie.
calendario 2025 per il cpb 2025-2026
Ai fini dell’applicazione del CPB, l’Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito d’impresa / lavoro autonomo e del valore della produzione netta.
Fase 1 | Procedure informatiche di ausilio |
Entro il 15.4 di ciascun anno, l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Per il 2025,come disposto dall’art. 3-bis, comma 5, DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”, il software è stato reso disponibile il 30.4. Il programma per il CPB èintegrato nel software “Il tuo ISA”e pertanto, oltre ai dati richiesti ai fini del calcolo degli ISA, i soggetti interessati utilizzano tale applicativo anche per l’inserimento degli elementi richiesti per calcolare la proposta di concordato. | |
Elaborazione della proposta | |
La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia tramite il predetto software. La proposta è elaborata: in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva; sulla base della specifica Metodologia approvata dal MEF (DM 28.4.2025). La Metodologia tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, e delle risultanze della loro applicazione. Ai fini dell’elaborazione della proposta, l’Agenzia, oltre ai predetti dati, acquisisce ulteriori dati dalle banche dati nella sua disponibilità e di altri soggetti pubblici. | |
Fase 2 | Come previsto dall’art. 10 del Decreto correttivo, l’adesione alla proposta di concordato può essere manifestata entro il 30.9 ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. |
Il nuovo calendario del CPB 2025-2026 è quindi così individuato.
Fase 1 | Fase 2 | ||||||
L’Agenzia ha messo a disposizione il sw per l’elaborazione della proposta di concordato | Il contribuente compila il quadro P | La proposta emerge dal calcolo effettuato con il sw CPB integrato nella procedura ISA | Accettazione della proposta di concordato | ||||
30.4.2025 | Entro il 30.9.2025 |
Il nuovo mod. cpb
Con il Provvedimento 9.4.2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile dai soggetti ISA per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di CPB 2025-2026.Tra le principali novità rispetto al precedente modello, si evidenzia cheil nuovo mod. CPB potrà essere inviato, alternativamente, in forma autonoma ovvero congiuntamente al mod. ISA nell’ambito del mod. REDDITI 2025.
In particolare, per poter ottenere la proposta di concordato 2025-2026 a rigo P04 e P05 va indicato il reddito d’impresa / lavoro autonomo 2024 / Valore della produzione 2024 “rettificato” così come previsto dal D.Lgs. n. 13/2024.
Rigo P04 | Reddito d’impresa / lavoro autonomo 2024 rilevante ai fini del CPB. Reddito d’impresa Individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare: plusvalenze di cui agli artt. 58, 86 e 87, TUIR; sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR; minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all’art. 101, TUIR; redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR, ovvero in società / enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR. Reddito di lavoro autonomo Individuato con riferimento alle regole ordinarie senza considerare: plusvalenze / minusvalenze di cui agli artt. 54-bis, comma 1 e 54-quater, TUIR; redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR; corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali. |
Rigo P05 | Valore della produzione netta IRAP 2024 rilevante ai fini del CPB. Il VAP IRAP 2024 va individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 (artt. 5, 5-bis, 8 e 10 D.Lgs. n. 446/97), senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive. Conformemente ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.9.2024, n. 18/E, le istruzioni precisano che il VAP va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 446/97. |
Per accettare la proposta di CPB 2025-2026 il contribuente deve apporre la propria firma a rigo P10. Con la firma il contribuente sottoscrive anche le dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.
MODALITà DI INVIO DELL’ADESIONE AL CPB 2025-2026
Recentemente l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 24.4.2025 ha definito le specifiche tecniche utilizzabili per l’invio dell’adesione del CPB 2025-2026, confermando la possibilità di invio congiuntamente alla dichiarazione dei redditi oppure in forma autonoma. A tal fine nel Frontespizio del mod. REDDITI 2025 è stata introdotta la nuova casella “Comunicazione CPB”.
In particolare il Frontespizio del mod. REDDITI 2025 PF è stato così aggiornato.
In sintesi, entro il 30.9.2025, i soggetti ISA possono inviare l’adesione al concordato:
- in forma autonoma, utilizzando il Frontespizio del mod. REDDITI 2025, indicando nella predetta casella il codice “1”;
o
- con il mod. REDDITI 2025.
REGIME OPZIONALE C.D. “FLAT TAX INCREMENTALE”
I soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono applicare il regime opzionale impositivo, in base al quale la c.d. “Flat Tax incrementale”:
- è strutturata in 3 aliquote (10% / 12% / 15%) applicabili in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2024);
- va applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente rettificatoai sensi degli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024.
L’art. 7 del Decreto correttivo modifica il citato art. 20-bis prevedendo che, a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026, le predette aliquote sono applicabili nei limiti di un’eccedenza non superiore a € 85.000.
In tal caso, limitatamente alla parte che supera tale somma l’imposta sostitutiva va applicata nella misura del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES, ex art. 77, TUIR.
Esempio | Una ditta individuale, soggetto ISA, presenta la seguente situazione: punteggio ISA 2024 6,5 reddito d’impresa 2024 € 39.000 reddito 2024 rilevante per il CPB (*) € 36.000 reddito proposto CPB 2025 € 130.000 reddito proposto CPB 2026 € 140.000 (*) al netto delle componenti straordinarie (plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, ecc.). L’applicazione della “Flat tax” all’incremento di reddito, in base alle nuove disposizioni, è così individuata. reddito 2025 incrementale € 94.000 (130.000 – 36.000) quota reddito 2025 incrementale eccedente € 9.000 (94.000 – 85.000) Flat tax incrementale 2025 Totale € 8.500 (85.000 x 10%) € 3.870 (9.000 x 43%) € 12.370 (8.500 + 3.870) reddito 2026 incrementale € 104.000 (140.000 – 36.000) quota reddito 2026 incrementale eccedente € 19.000 (104.000 – 85.000) Flat tax incrementale 2026 Totale € 8.500 (85.000 x 10%) € 8.170 (19.000 x 43%) € 16.670 (8.500 + 8.170) La quota di reddito 2025 – 2026 non incrementale, pari a € 36.000, sarà assoggettata a IRPEF e addizionali con le modalità ordinarie. |
SCADENZARIO
Mese di Maggio
Iva Liquidazione mensile e trimestrale | Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta; liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali). |
Irpef Ritenute alla onte redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo | Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
Irpef Altre ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
Ritenute alla fonte condomini | Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Mod. F24/770 | Versamento delle ritenute / trattenute operate ad aprile: su redditi di lavoro dipendente e assimilati; su redditi di lavoro autonomo; dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera; con comunicazione dei dati “aggiuntivi” richiesti nel mod. 770. Tale modalità interessa i sostituti d’imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2024 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2026. |
Ritenute alla fonte locazioni brevi | Versamento delle ritenute (21%) operate ad aprile da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Inail Autoliquidazione premio | Pagamento del premio INAIL (seconda rata) per la regolazione 2024 e anticipo 2025. |
Inps Contributi IVS | Versamento della prima rata fissa 2025 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. |
Inps Dipendenti | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile. |
Inps Gestione separata | Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
Martedì 20 maggio |
Enasarco Versamento Contributi | Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre. |
Lunedì 26 maggio |
Iva Comunitaria Elenchi intrastat mensili | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili). |
Venerdì 30 maggio |
Credito d’imposta “ZES unica mezzogiorno” | Invio telematico, da parte delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella c.d. “ZES Unica Mezzogiorno”, delle spese ammissibili sostenute dal 16.11.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025, per il riconoscimento del relativo credito d’imposta. |
Sabato 31 maggio |
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS | Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS). |
Martedì 3 giugno |
CPB 2024-2025 sanatoria 2018-2022 | Versamento terza rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022. |
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche | Invio telematico, utilizzando l’apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative: ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili); al primo trimestre (soggetti trimestrali). |
Corrispettivi distributori carburante mensili | Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di aprile, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale. |
Inps Dipendenti | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche | Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 nel primo trimestre. |
Rottamazione-quater | Versamento ottava rata di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione -quater”. Considerato il riconoscimento della “tolleranza” di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 9.6.2025. |